Sentenza 341/2010 (ECLI:IT:COST:2010:341)
Massima numero 35131
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  17/11/2010;  Decisione del  17/11/2010
Deposito del 26/11/2010; Pubblicazione in G. U. 01/12/2010
Massime associate alla pronuncia:  35125  35126  35127  35128  35129  35130


Titolo
Ambiente - Individuazione delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da risanare con risorse statali deliberate dal CIPE, ad opera del Ministero dell'ambiente, sentiti le autorità di bacino e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ricorso della Regione Toscana - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del "governo del territorio", con lesione dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sollevata in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nonché ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, nella parte in cui dispone che l'individuazione delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da risanare attraverso le risorse di cui alla delibera del CIPE 2 (recte: 6) del novembre 2009, è compiuta dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le autorità di bacino e il dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Infatti, tale individuazione si risolve in attività di carattere conoscitivo, aventi natura anche tecnica, attinenti alla struttura, alla composizione, alle condizioni dei terreni, secondo metodologie e criteri uniformi, idonei a riconoscere la possibilità che un determinato territorio sia esposto a pericolo sotto il profilo idrogeologico. Si tratta, dunque, di attività finalizzate in via esclusiva alla tutela dell'ambiente, onde non è ravvisabile la necessità di un coinvolgimento regionale. Peraltro, va considerato che le Regioni non restano estranee a tali attività, dal momento che è previsto il parere delle autorità di bacino, di cui all'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Dette autorità sono istituite in ciascun distretto idrografico (di cui al successivo art. 64 d.lgs. citato, che prevede la ripartizione in distretti dell'intero territorio nazionale), e tra i loro organi sono contemplate le Conferenze istituzionali permanenti (art. 63, comma 2), alle quali partecipano, tra gli altri, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli assessori dai medesimi delegati. Alle Conferenze istituzionali permanenti è affidata l'adozione degli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle autorità di bacino, sicché tramite questi enti ben possono essere rappresentati eventuali profili attinenti alle attribuzioni regionali in materia di governo del territorio.

Sulla definizione della materia "tutela dell'ambiente", v. citate sentenze n. 315, n. 225, 61 e n. 12/2009; n. 104/2008; n. 378 e n. 367/2007.

In tema di attività relative alla difesa del suolo, v. citate sentenze n. 254, n. 246 e n. 232/2009.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2009  n. 191  art. 2  co. 240

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118  co. 1

Altri parametri e norme interposte