Finanza regionale - Imposte e tasse - Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto sia di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, sia dei dei terreni edificabili, con differimento dei termini per il versamento della relativa imposta sostitutiva - Destinazione delle "maggiori entrate" ad apposito fondo istituito nell'ambito del bilancio dello Stato - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria della Regione per ritenuta devoluzione allo Stato anche di somme riscosse nel territorio della Regione - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, per erroneo presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 230, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sollevata per ritenuta devoluzione allo Stato anche di somme riscosse nel territorio della Regione, nell'assunto che il gettito dell'imposta sostitutiva di cui agli artt. 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 sarebbe qualificabile quale "maggiore entrata", con conseguente violazione dell'autonomia finanziaria della Regione Siciliana. Deve, infatti, escludersi che il gettito di detta imposta sostitutiva riscosso nell'ambito del territorio della Regione siciliana affluisca al fondo di cui al comma 250 dell'art. 2 della legge n. 191 del 2009, afferendo, invece, alle risorse finanziarie regionali.
Sulla nozione di "nuova entrata tributaria" di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, v. citate sentenze n. 29/2004 e n. 198/1999.