Ordinanza 343/2010 (ECLI:IT:COST:2010:343)
Massima numero 35137
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  17/11/2010;  Decisione del  17/11/2010
Deposito del 26/11/2010; Pubblicazione in G. U. 01/12/2010
Massime associate alla pronuncia:  35138  35139


Titolo
Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Presentazione immediata a giudizio dell'imputato in caso di flagranza di reato ovvero quando la prova è evidente - Citazione contestuale dell'imputato in udienza quando ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza ovvero se l'imputato si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale - Denunciata violazione di numerosi parametri costituzionali - Carente descrizione della fattispecie e carente motivazione sulla rilevanza - Erronea interpretazione di talune delle disposizioni impugnate - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono manifestamente inammissibili, per carente descrizione della fattispecie e per carente motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, e degli artt. 20-bis e 20-ter del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, aggiunti dall'art. 1, comma 17, lett. b), della citata legge n. 94 del 2009, impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 10, 24, 27, 102, 111 e 112 Cost., in quanto prevedono, rispettivamente, il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, la presentazione immediata a giudizio dell'imputato, in caso di flagranza di reato ovvero quando la prova è evidente, e la citazione contestuale dell'imputato in udienza, quando ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza ovvero se l'imputato si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale. Il rimettente, infatti, si limita a far cenno alla circostanza che, nei giudizi a quibus, si procede per il reato di cui all'art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, così che la declaratoria di incostituzionalità della norma comporterebbe l'assoluzione degli imputati, omettendo, tuttavia, ogni specifico riferimento alle vicende concrete che hanno dato origine all'imputazione ed impedendo la verifica dell'asserita rilevanza delle questioni. Quanto alle censure concernenti gli artt. 20-bis e 20-ter del d.lgs. n. 274 del 2000, il rimettente non riferisce quali siano state, in concreto, le modalità di citazione degli imputati e, trattandosi di censure relative a norme che prevedono differenti modalità di citazione, tale omissione non permette di valutare la rilevanza delle questioni. Inoltre, dalla scarna motivazione sulla non manifesta infondatezza, emerge un'erronea interpretazione delle disposizioni impugnate, dal momento che il rimettente censura l'illegittimità costituzionale dell'attribuzione del potere di esercizio dell'azione penale alla polizia giudiziaria, mentre tale potere è chiaramente attribuito al pubblico ministero.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 10  co. 

legge  15/07/2009  n. 94  art. 1  co. 16

decreto legislativo  28/08/2000  n. 274  art. 20  co. 

decreto legislativo  28/08/2000  n. 274  art. 20  co. 

legge  15/07/2009  n. 94  art. 1  co. 17

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 10

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 27

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte