Eguaglianza (principio di) - In genere - Discrezionalità del legislatore nello stabilire discipline differenziate per situazioni diverse - Condizioni - Ragionevolezza e non arbitrarietà delle scelte - Utilizzo, quale tertium comparationis, di disposizione derogatoria di norma generale - Esclusione - Estensione, da parte del giudizio di legittimità costituzionale, della disciplina particolare ad altre fattispecie - Condizione - Medesima ratio derogandi. (Classif. 092001).
Spetta alla discrezionalità del legislatore stabilire discipline differenziate per regolare situazioni che ritenga, ragionevolmente e non arbitrariamente, connotate da elementi di distinzione. (Precedenti: S. 383/1987 - mass. 3591; S. 158/1975 - mass. 7910).
La violazione del principio di eguaglianza non può essere invocata quando la disposizione di legge da cui è tratto il tertium comparationis si riveli derogatoria di una regola generale. In questo caso la funzione del giudizio di legittimità costituzionale alla stregua dell’art. 3 Cost. non può coincidere che con il ripristino della disciplina generale, ingiustificatamente derogata da quella particolare e non con l’estensione ad altri casi di quest’ultima, la quale aggraverebbe, anziché eliminare, il difetto di coerenza del sistema normativo. (Precedenti: S. 98/2023 - mass. 45647; S. 208/2019 - mass. 42925; S. 96/2008 - mass. 32266; S. 206/2004 - mass. 28602; S. 383/1992 - mass. 18676).
In presenza di norme generali e di norme derogatorie, la funzione del giudizio di legittimità costituzionale può, in taluni casi, realizzarsi tramite l’estensione della disciplina particolare ad altre fattispecie, purché ispirate alla medesima ratio derogandi. (Precedenti: S. 98/2023 - mass. 45647; S. 237/2020 - mass. 42820).