Ordinanza 343/2010 (ECLI:IT:COST:2010:343)
Massima numero 35139
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
17/11/2010; Decisione del
17/11/2010
Deposito del 26/11/2010; Pubblicazione in G. U. 01/12/2010
Titolo
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di uguaglianza, di necessaria offensività e di buon andamento della pubblica amministrazione - Carente descrizione della fattispecie e carente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di uguaglianza, di necessaria offensività e di buon andamento della pubblica amministrazione - Carente descrizione della fattispecie e carente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono manifestamente inammissibili, per carente descrizione della fattispecie e per carente motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 97 Cost., in quanto configura come reato la fattispecie di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Il rimettente, infatti, si limita a far cenno alla circostanza che, nei giudizi a quibus, si procede per il reato di cui all'art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, così che la declaratoria di incostituzionalità della norma comporterebbe l'assoluzione degli imputati, omettendo, tuttavia, ogni specifico riferimento alle vicende concrete che hanno dato origine all'imputazione ed impedendo la verifica dell'asserita rilevanza delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili, per carente descrizione della fattispecie e per carente motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 97 Cost., in quanto configura come reato la fattispecie di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Il rimettente, infatti, si limita a far cenno alla circostanza che, nei giudizi a quibus, si procede per il reato di cui all'art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, così che la declaratoria di incostituzionalità della norma comporterebbe l'assoluzione degli imputati, omettendo, tuttavia, ogni specifico riferimento alle vicende concrete che hanno dato origine all'imputazione ed impedendo la verifica dell'asserita rilevanza delle questioni.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 10
co.
legge
15/07/2009
n. 94
art. 1
co. 16
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte