Sentenza 344/2010 (ECLI:IT:COST:2010:344)
Massima numero 35135
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del  17/11/2010;  Decisione del  17/11/2010
Deposito del 26/11/2010; Pubblicazione in G. U. 01/12/2010
Massime associate alla pronuncia:  35133  35134  35136


Titolo
Energia - Norme della Regione Puglia - Disciplina della realizzazione dei parchi eolici - Rinvio alle direttive di cui al Regolamento regionale n. 16 del 2006 - Indicazione delle aree non idonee all'installazione degli impianti eolici e dei criteri per individuare le suddette zone - Previsione di limiti, condizioni e adempimenti al cui rispetto è subordinato il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di un impianto eolico - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «tutela dell'ambiente» - Violazione della competenza legislativa concorrente dello Stato nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo, Cost., l'art. 3, comma 16, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40, nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14, commi 2 e 7, del regolamento regionale n. 16 del 2006. Infatti, le menzionate disposizioni regionali, concernenti la realizzazione dei parchi eolici nella Regione Puglia, ledono la competenza esclusiva dello Stato nella materia «tutela dell'ambiente» (art. 117, secondo comma, lett. s, Cost.), nella parte in cui prevedono aree non idonee all'installazione degli impianti eolici e i criteri per individuare le suddette zone, poiché l'indicazione da parte delle Regioni dei luoghi preclusi alla costruzione dei suddetti impianti può avvenire solo a seguito dell'approvazione delle linee guida nazionali per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio da parte della Conferenza unificata ex art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003. Né l'impossibilità per le Regioni di dotarsi di una propria disciplina in ordine ai siti non idonei all'installazione degli impianti eolici prima dell'approvazione delle indicate linee guida nazionali viene meno per effetto dell'intervenuta adozione di queste ultime con il D.M. 10 settembre 2010, nelle more del presente giudizio di costituzionalità. Inoltre, le medesime disposizioni regionali, nella parte in cui prevedono limiti, condizioni e adempimenti al cui rispetto è subordinato il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di un impianto eolico, contrastano con i principi fondamentali fissati dal legislatore statale nella materia concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» (art. 117, terzo comma, Cost.). In particolare, l'art. 12, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, ispirato a canoni di semplificazione e finalizzato a rendere più rapida la costruzione degli impianti di produzione di energia alternativa, disciplina il procedimento amministrativo volto al rilascio dell'indicata autorizzazione senza contemplare alcuna delle condizioni o degli adempimenti previsti dalle disposizioni regionali impugnate quali, tra gli altri, la necessaria previa adozione da parte dei Comuni di uno specifico strumento di pianificazione (PRIE) e la fissazione di un indice massimo di affollamento (parametro di controllo P). (Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura dedotti dal rimettente).

Nel senso che l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 costituisce espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale, v. la citata sentenza n. 119/2010.

Sull'impossibilità per le Regioni, in assenza delle linee guida nazionali di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, di «provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa», v. la citata sentenza n. 166/2009.

Sull'impossibilità per il legislatore regionale di introdurre, nell'ambito del procedimento di autorizzazione di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, nuovi o diversi adempimenti rispetto a quelli indicati dalla norma statale, v. la citata sentenza n. 124/2010.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  31/12/2007  n. 40  art. 3  co. 16

 04/10/2006  n. 16  art. 10  co. 

 04/10/2006  n. 16  art. 14  co. 2

 04/10/2006  n. 16  art. 14  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  29/12/2003  n. 387  art. 12