Sentenza 344/2010 (ECLI:IT:COST:2010:344)
Massima numero 35136
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del  17/11/2010;  Decisione del  17/11/2010
Deposito del 26/11/2010; Pubblicazione in G. U. 01/12/2010
Massime associate alla pronuncia:  35133  35134  35135


Titolo
Energia - Norme della Regione Puglia - Disciplina della realizzazione dei parchi eolici - Rinvio alle direttive di cui al Regolamento regionale n. 16 del 2006 - Dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni che prevedono aree non idonee all'installazione degli impianti eolici, nonché limiti, condizioni e adempimenti al cui rispetto è subordinato il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di un impianto eolico - Sussistenza di uno stretto legame tra tutte le disposizioni che disciplinano il procedimento autorizzatorio - Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua .

Testo

La dichiarazione di illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo, Cost., dell'art. 3, comma 16, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40, nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14, commi 2 e 7, del regolamento regionale n. 16 del 2006, comporta, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale consequenziale della medesima norma, nella parte in cui richiama le restanti disposizioni del regolamento regionale n. 16 del 2006. Infatti, dal vaglio delle diverse disposizioni del citato regolamento è evidente lo stretto legame in cui risultano avvinte, essendo tutte dirette a disciplinare il procedimento di autorizzazione alla costruzione di impianti eolici, in contrasto con gli evocati parametri costituzionali.

In senso analogo, v. la citata sentenza n. 69/2010.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  31/12/2007  n. 40  art. 3  co. 16

 04/10/2006  n. 16  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27