Ambiente - Miniere, cave e torbiere - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Ricorso del Governo - Denunciata violazione degli obblighi comunitari - Eccepita inammissibilità della questione per non corretta identificazione dei parametri - Reiezione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 13 novembre 2009, n. 10, nella parte in cui ha sostituito l'art. 4, comma 8, della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, deve essere dichiarata infondata l'eccezione di inammissibilità della censura di violazione degli obblighi comunitari, proposta dalla Provincia autonoma resistente sull'assunto della non corretta identificazione dei parametri, in specie per il mancato richiamo degli artt. 117, quinto comma, ed 11 della Costituzione. Quanto all'art. 117, quinto comma, Cost., correttamente esso non è stato invocato, posto che è parametro inconferente nella specie. Il Governo ha, infatti, dedotto il contrasto della disciplina provinciale con il limite generale che grava sul legislatore regionale e provinciale come su quello statale, ai sensi del primo comma dell'art. 117 Cost. e dell'art. 11 Cost., limite costituito, appunto, dal rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (dal rispetto degli obblighi internazionali, secondo il linguaggio statutario), a prescindere dal fatto che detta disciplina costituisca o meno esercizio di una legittima competenza della Provincia. L'art. 11 Cost., poi, è stato implicitamente invocato, poiché, dagli argomenti esposti nel ricorso, è agevole desumere che le censure sono state correttamente proposte tenendo conto anche di tale parametro costituzionale.
In senso analogo, v. citata sentenza n. 227/2010.