Sentenza 345/2010 (ECLI:IT:COST:2010:345)
Massima numero 35141
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  29/11/2010;  Decisione del  29/11/2010
Deposito del 01/12/2010; Pubblicazione in G. U. 09/12/2010
Massime associate alla pronuncia:  35140  35142


Titolo
Ambiente - Miniere, cave e torbiere - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Ricorso del Governo - Denunciata violazione degli obblighi comunitari - Eccepita inammissibilità della questione per evocazione generica dell'art. 117, primo comma, Cost. - Reiezione.

Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 13 novembre 2009, n. 10, nella parte in cui ha sostituito l'art. 4, comma 8, della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, deve essere dichiarata infondata l'eccezione di inammissibilità, per genericità, della censura sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. Nel ricorso, infatti, il pur succinto richiamo alla giurisprudenza comunitaria in tema di terre e rocce da scavo - che ha chiarito la portata applicativa delle relative norme della direttiva inerenti alla differenziazione fra rifiuti, prodotti e sottoprodotti - consente agevolmente di individuare i profili di asserito contrasto con la normativa provinciale impugnata.

Atti oggetto del giudizio

legge provincia Bolzano  13/11/2009  n. 10  art. 9  co. 

legge provincia Bolzano  19/05/2003  n. 7  art. 4  co. 8

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

direttiva CE  05/04/2006  n. 12  art.