Sentenza 345/2010 (ECLI:IT:COST:2010:345)
Massima numero 35142
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  29/11/2010;  Decisione del  29/11/2010
Deposito del 01/12/2010; Pubblicazione in G. U. 09/12/2010
Massime associate alla pronuncia:  35140  35141


Titolo
Ambiente - Miniere, cave e torbiere - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Individuazione delle lavorazioni che possono essere effettuate presso le aree estrattive, con rinvio alle norme statali per la qualificazione del regime al quale i materiali inerti oggetto di lavorazione devono essere sottoposti (quali "prodotti", "sottoprodotti" o "rifiuti") - Ricorso del Governo - Denunciata esorbitanza dai limiti statutari - Asserita violazione della normativa statale e comunitaria nella materia "tutela dell'ambiente" - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 13 novembre 2009, n. 10, nella parte in cui ha sostituito l'art. 4, comma 8, della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, proposta in riferimento agli artt. 4, 8, primo comma, punti 5, 6 e 14, e 9, punto 10, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed all'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione. Con la norma impugnata, il legislatore provinciale si è limitato a disciplinare la materia delle cave e torbiere, di propria competenza, senza intervenire in alcun modo sulle qualificazioni dei materiali in oggetto (quali "prodotti", "sottoprodotti" o "rifiuti") e sul loro regime. Non vi è stata, dunque, alcuna invasione della sfera di competenza statale nella materia della "tutela dell'ambiente" e, conseguentemente, alcuna violazione della pertinente normativa comunitaria. Il regime dei materiali che possono essere lavorati nelle aree estrattive ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale n. 10 del 2009 è quello individuato dal legislatore statale nell'esercizio della sua competenza esclusiva in tema di tutela dell'ambiente, come confermato anche dall'art. 2 della legge provinciale n. 7 del 2003, che fa espressamente salve «le norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente», imponendone il rispetto tutte le volte in cui, come nel caso di specie, la disciplina della coltivazione delle cave e delle torbiere per l'utilizzazione delle sostanze minerali, della costruzione e dell'esercizio dei relativi impianti fissi e mobili e delle infrastrutture, nonché dell'utilizzo delle discariche di materiali di cava interferiscano con la materia della tutela dell'ambiente.

Atti oggetto del giudizio

legge provincia Bolzano  13/11/2009  n. 10  art. 9  co. 

legge provincia Bolzano  19/05/2003  n. 7  art. 4  co. 8

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8  co. 1

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art.   Parte IV

direttiva CE  05/04/2006  n. 12  art.