Sentenza 346/2010 (ECLI:IT:COST:2010:346)
Massima numero 35143
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del
29/11/2010; Decisione del
29/11/2010
Deposito del 01/12/2010; Pubblicazione in G. U. 09/12/2010
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Provincia autonoma di Bolzano - Minoranze linguistiche - Toponomastica - Disposizioni che prevedono la permanenza in vigore del r.d. n. 800 del 1923 "Lezione ufficiale dei nomi dei comuni e delle altre località dei territori annessi" - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Ritenuta lesione della competenza legislativa della Provincia in materia di toponomastica - Disposizioni, meramente ricognitive, sprovviste di autonoma forza precettiva - Difetto di interesse diretto e attuale all'impugnazione - Inammissibilità della questione.
Provincia autonoma di Bolzano - Minoranze linguistiche - Toponomastica - Disposizioni che prevedono la permanenza in vigore del r.d. n. 800 del 1923 "Lezione ufficiale dei nomi dei comuni e delle altre località dei territori annessi" - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Ritenuta lesione della competenza legislativa della Provincia in materia di toponomastica - Disposizioni, meramente ricognitive, sprovviste di autonoma forza precettiva - Difetto di interesse diretto e attuale all'impugnazione - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, promossa - in riferimento agli articoli 2, 3, 8, n. 2, 16, 19, 99, 100, 101, 102, 105 e 107 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonché agli articoli 3, 5, 6, 10, 11, 76, 77, 116 e 117, primo comma, della Costituzione e, inoltre, in relazione a diverse norme di attuazione del medesimo statuto (tra le quali, in particolare: d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574; d.P.R. 19 ottobre 1977, n. 846; d.P.R. 31 luglio 1978, n. 571; d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89; d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574); nonché in relazione all'Accordo di Parigi tra Italia e Austria del 5 settembre 1946; al Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947; alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo 10 dicembre 1948; alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950; alla Risoluzione del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite del 23 aprile 1959, n. 715 (XXVII), all. A; alla Risoluzione del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite del 31 maggio 1968, n. 1314 (XLIV); alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie adottata dal Consiglio d'Europa il 5 novembre 1992; alla Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 18 dicembre 1992 in tema di diritti di persone appartenenti a minoranze; alla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995; alla Convenzione sulla protezione e promozione delle diversità delle espressioni culturali del 20 ottobre 2005 - «limitatamente alla parte in cui mantiene in vigore il regio decreto 29 marzo 1923, n. 800 (Allegato 2, n. 190), convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 (Allegato 1, n. 182)». Infatti, il decreto legislativo n. 179 del 2009, nelle disposizioni impugnate, è sprovvisto di una propria e autonoma forza precettiva o di quel carattere innovativo proprio degli atti normativi: non è dubbio, infatti, che, nell'individuare le disposizioni da mantenere in vigore, esso non ridetermini né in alcun modo corregga le relative discipline, limitandosi a confermare, peraltro indirettamente - attraverso, cioè, la mera individuazione di atti da "salvare"-, la persistente e immutata loro efficacia. Ne discende che le disposizioni impugnate appaiono, perciò, prive della capacità di ledere, per sé stesse, come si lamenta, la sfera della competenza della Provincia ricorrente in materia di "toponomastica"; il tutto a prescindere dal problema di ciò che con questa espressione si voglia intendere e di ciò che, invece, riguardi la materia della "denominazione dei comuni", ai fini, eventualmente, del riparto delle relative competenze, secondo lo statuto speciale, tra Provincia autonoma di Bolzano e Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. Ne consegue il difetto, in capo alla ricorrente, di un diretto e attuale interesse a sostenere l'impugnazione proposta.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, promossa - in riferimento agli articoli 2, 3, 8, n. 2, 16, 19, 99, 100, 101, 102, 105 e 107 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonché agli articoli 3, 5, 6, 10, 11, 76, 77, 116 e 117, primo comma, della Costituzione e, inoltre, in relazione a diverse norme di attuazione del medesimo statuto (tra le quali, in particolare: d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574; d.P.R. 19 ottobre 1977, n. 846; d.P.R. 31 luglio 1978, n. 571; d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89; d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574); nonché in relazione all'Accordo di Parigi tra Italia e Austria del 5 settembre 1946; al Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947; alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo 10 dicembre 1948; alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950; alla Risoluzione del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite del 23 aprile 1959, n. 715 (XXVII), all. A; alla Risoluzione del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite del 31 maggio 1968, n. 1314 (XLIV); alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie adottata dal Consiglio d'Europa il 5 novembre 1992; alla Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 18 dicembre 1992 in tema di diritti di persone appartenenti a minoranze; alla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995; alla Convenzione sulla protezione e promozione delle diversità delle espressioni culturali del 20 ottobre 2005 - «limitatamente alla parte in cui mantiene in vigore il regio decreto 29 marzo 1923, n. 800 (Allegato 2, n. 190), convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 (Allegato 1, n. 182)». Infatti, il decreto legislativo n. 179 del 2009, nelle disposizioni impugnate, è sprovvisto di una propria e autonoma forza precettiva o di quel carattere innovativo proprio degli atti normativi: non è dubbio, infatti, che, nell'individuare le disposizioni da mantenere in vigore, esso non ridetermini né in alcun modo corregga le relative discipline, limitandosi a confermare, peraltro indirettamente - attraverso, cioè, la mera individuazione di atti da "salvare"-, la persistente e immutata loro efficacia. Ne discende che le disposizioni impugnate appaiono, perciò, prive della capacità di ledere, per sé stesse, come si lamenta, la sfera della competenza della Provincia ricorrente in materia di "toponomastica"; il tutto a prescindere dal problema di ciò che con questa espressione si voglia intendere e di ciò che, invece, riguardi la materia della "denominazione dei comuni", ai fini, eventualmente, del riparto delle relative competenze, secondo lo statuto speciale, tra Provincia autonoma di Bolzano e Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. Ne consegue il difetto, in capo alla ricorrente, di un diretto e attuale interesse a sostenere l'impugnazione proposta.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
01/12/2009
n. 179
art. 1
co. 1
decreto legislativo
01/12/2009
n. 179
art. 1
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 6
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 116
Costituzione
art. 117
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 2
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 3
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 19
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 99
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 100
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 101
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 102
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 105
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 107
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 30/06/1951
n. 574
art.
decreto del Presidente della Repubblica 19/10/1977
n. 846
art.
decreto del Presidente della Repubblica 31/07/1978
n. 571
art.
decreto del Presidente della Repubblica 10/02/1983
n. 89
art.
decreto del Presidente della Repubblica 15/07/1988
n. 574
art.
accordo di Parigi tra Italia e Austria 05/09/1946
n.
art.
trattato, accordo internazionale 10/02/1947
n.
art. Trattato di pace di Parigi
dichiarazione universale dei diritti dell'uomo 10/12/1948
n.
art.
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950) 04/11/1950
n.
art.
Convenzione di Strasburgo 01/02/1995
n.
art.