Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che abbia definito, con sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, la posizione di un imputato concorrente nel medesimo reato - Incompatibilità a celebrare l'udienza preliminare - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi del giudice naturale precostituito per legge e di imparzialità del giudice - Insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 25 e 101 Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a celebrare l'udienza preliminare del giudice che abbia definito, con sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, la posizione di un imputato concorrente nel medesimo reato. Infatti, il giudice a quo non fornisce una motivazione sufficiente sulla non manifesta infondatezza, limitandosi ad evocare gli indicati parametri costituzionali senza argomentare in alcun modo sulle ragioni della loro asserita violazione.
Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per omessa motivazione in ordine alla violazione degli evocati parametri, v., ex plurimis, le citate ordinanze n. 202/2009 e n. 206/2008.