Impiego pubblico - Rapporto di lavoro - Disciplina - Competenza esclusiva statale, rientrante nella materia dell'ordinamento civile - Ambito - Rapporti già in essere - Competenza regionale dei profili pubblicistico-organizzativi che precedono la costituzione del rapporto (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disposizione della Regione Molise che disciplina le assunzioni a tempo indeterminato dell'Agenzia regionale per la ricostruzione post-sisma e per le opere strategiche e la tutela del territorio, ARPS, prevedendo una riserva a favore di coloro che sono in possesso di specifica esperienza professionale). (Classif. 131012).
Vanno ricondotte alla materia dell’ordinamento civile le norme regionali che intervengono direttamente a modificare il rapporto di lavoro già in essere del dipendente pubblico, trasformandolo da precario in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. (Precedenti: S. 61/2023 - mass. 45492; S. 53/2023 - mass. 45391).
Sono ascrivibili alla materia dell’ordinamento civile gli interventi legislativi che dettano misure relative a rapporti lavorativi già in essere, mentre rientrano nella competenza legislativa regionale quelli che riguardano profili pubblicistico-organizzativi che si collocano a monte. (Precedenti: S. 70/2022 - mass. 44856; S. 195/2021 - mass. 44312).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l, Cost., l’art. 6, comma 12, lett. d, della legge reg. Molise n. 7 del 2022, nella parte in cui introduce il comma 2-ter dell’art. 15 della legge reg. Molise n. 8 del 2015, che disciplina la dotazione organica dell’Agenzia regionale per la ricostruzione post-sisma e per le opere strategiche e la tutela del territorio – ARPS –, precisando le modalità di copertura degli ulteriori posti della dotazione organica dell’Agenzia. La disposizione impugnata dal Governo consente di completare la dotazione organica dell’Agenzia anche mediante la stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari, al di fuori tuttavia dei limiti entro i quali simile operazione è consentita dalle fonti statali indicate dal ricorso, che richiedono il necessario rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50% delle risorse finanziarie disponibili, ex art. 35, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001).