Ordinanza 347/2010 (ECLI:IT:COST:2010:347)
Massima numero 35145
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  29/11/2010;  Decisione del  29/11/2010
Deposito del 01/12/2010; Pubblicazione in G. U. 09/12/2010
Massime associate alla pronuncia:  35144


Titolo
Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che abbia definito, con sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, la posizione di un imputato concorrente nel medesimo reato - Incompatibilità a celebrare l'udienza preliminare - Mancata previsione - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza - Questione analoga ad altre già dichiarate manifestamente infondate - Mancata allegazione di nuovi argomenti - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen., impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a celebrare l'udienza preliminare del giudice che abbia definito, con sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, la posizione di un imputato concorrente nel medesimo reato. Analoghe questioni sono state, infatti, già dichiarate manifestamente infondate con le ordinanze n. 490 e n. 367 del 2002, né risulta allegato dall'odierno rimettente alcun argomento che possa indurre a modificare la pregressa giurisprudenza costituzionale. Nel concorso di persone nel reato - salva l'ipotesi (che non ricorre nel caso in esame) del concorso necessario in cui la posizione del concorrente, già oggetto di precedente valutazione, costituisce elemento essenziale per la stessa configurabilità del reato contestato agli altri coimputati - alla comunanza dell'imputazione corrispondono plurime condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, tali da formare oggetto di autonome valutazioni, scindibili l'una dall'altra. L'istituto dell'incompatibilità attiene a situazioni di pregiudizio per l'imparzialità del giudice che si verificano all'interno del medesimo procedimento; se tale pregiudizio, invece, deriva da attività compiute in un procedimento diverso a carico di altri soggetti (quale, in specie, il giudizio abbreviato nei confronti di uno dei pretesi concorrenti), il principio del giusto processo trova attuazione mediante gli istituti dell'astensione e della ricusazione, che tutelano l'imparzialità della funzione giudicante secondo una logica a posteriori e in concreto. Nel giudizio a quo viene in rilievo una fattispecie di concorso eventuale di persone in un reato normativamente monosoggettivo, a fronte della quale le posizioni dei pretesi concorrenti restano, dunque, suscettibili di valutazioni autonome e scindibili.

Per la manifesta infondatezza di analoghe questioni, v. le citate ordinanze n. 490/2002 e n. 367/2002.

Nel senso che l'udienza preliminare, in quanto ormai divenuta "un momento di giudizio", rientra pienamente nella sfera di operatività dell'art. 34 cod. proc. pen., che dispone «l'incompatibilità a giudicare del giudice che abbia già giudicato sulla medesima res iudicanda», v. le seguenti citate decisioni: sentenze n. 400/2008, n. 335/2002, n. 224/2001, ordinanze n. 20/2004, n. 271/2003 e n. 269/2003.

In relazione alla particolare fattispecie del reato a concorso necessario, v. la citata sentenza n. 371/1996.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 34  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte