Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali n. 77 del 1999 e n. 17 del 2001 - Possibilità per i direttori regionali di permanere in servizio oltre i normali limiti di età anagrafica e contributiva nonchè equiparazione del personale incaricato presso le Strutture speciali di Supporto "Gabinetto della Presidenza" e "Segreteria del Presidente" al personale di cui al C.C.N.L. dell'area dirigenziale delle Regioni ed Autonomie locali - Sopravvenuta abrogazione delle disposizioni censurate - Rinuncia al ricorso in assenza di parte costituita - Estinzione del processo.
Deve essere dichiarato estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 22-bis della legge ella Regione Abruzzo del 14 settembre 1999, n. 77 (come introdotto dall'art. 21 della legge regionale n. 1 del 2010), e dell'art. 22, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 9 gennaio 2010, n. 1, in materia di pubblico impiego regionale, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 97, commi primo e terzo, e 117, comma secondo, lett. o), della Costituzione, poiché, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
Sull'estinzione del processo per rinunzia al ricorso, v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 323 e n. 206 del 2010.