Ordinanza 349/2010 (ECLI:IT:COST:2010:349)
Massima numero 35147
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  29/11/2010;  Decisione del  29/11/2010
Deposito del 01/12/2010; Pubblicazione in G. U. 09/12/2010
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Mancata indicazione, nella cartella di pagamento, del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della cartella stessa - Sanzione di nullità applicabile solo alle cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 - Denunciata violazione del diritto di difesa e dei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione - Questioni identiche ad altre già dichiarate non fondate e, successivamente, manifestamente infondate - Manifesta infondatezza.

Testo

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 4-ter, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, impugnato, in riferimento agli artt. 24 e 97 Cost., nella parte in cui dispone che la nullità delle cartelle di pagamento, per omessa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella, operi solo relativamente ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 e che la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse. Identiche questioni sono state, infatti, già dichiarate non fondate e, successivamente, manifestamente infondate con la sentenza n. 58 del 2009 e con le ordinanze n. 13 del 2010, n. 291 e n. 221 del 2009. La norma de qua - disponendo per il futuro e comminando, per le cartelle prive dell'indicazione del responsabile del procedimento, la sanzione della nullità, la quale non era invece prevista in base al diritto anteriore - non viola l'art. 24 Cost., perché non incide sulla posizione di chi abbia ricevuto una cartella di pagamento prima del termine da essa indicato, né contrasta con l'art. 97 Cost., che non impone un particolare regime di invalidità per gli atti privi dell'indicazione del responsabile del procedimento, né, infine, può ritenersi illegittima in quanto confliggente con le previsioni della legge n. 212 del 2000, le quali non hanno rango costituzionale, neppure come norme interposte.

Per la non fondatezza e la manifesta infondatezza di identiche questioni, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 58/2009, ordinanze n. 13/2010, n. 291/2009 e n. 221/2009.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/12/2007  n. 248  art. 36  co. 4

legge  28/02/2008  n. 31  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte

legge  27/07/2000  n. 212  art. 7    co. 2  lett. a)