Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Modifica dell'art. 45 della legge della Provincia di Bolzano n. 4 del 2006 - Gestione dei rifiuti e tutela del suolo - Attribuzione alla Giunta provinciale della facoltà di disciplinare le procedure e l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per lo svolgimento di attività riguardanti i rifiuti - Violazione del giudicato costituzionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle censure ulteriori.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 18, comma 2, che modifica l'art. 45 della legge della Provincia di Bolzano 26 maggio 2006, n. 4 - il quale prevede che «La giunta provinciale può disciplinare le procedure e l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 20» - per violazione di giudicato costituzionale, in quanto introduce una disposizione sostanzialmente identica a quella prevista dall'art. 16, comma 6 della legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4, facendo rivivere dunque una disposizione dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 315 del 2009.
In tema di ordine di trattazione di questioni tra loro autonome, v. citate sentenze n. 293/2010, n. 181/2010 e n. 262/2009.
Sui presupposti per affermare la violazione del giudicato costituzionale, v. citate sentenze n. 262/2009, n. 78/1992, n. 922/1988, n. 223/1983, n. 73/1963 e n. 88/1966.