Previdenza - Indennità premio di fine servizio per il direttore generale di A.S.L. - Determinazione dei contributi previdenziali sulla base del trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito, anziché sullo stipendio spettante (retribuzione "virtuale") per l'ultima prestazione lavorativa effettuata presso l'ente di provenienza - Ritenuta violazione dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge delega - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2 e 3, del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 che abroga l'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e aggiunge l'art. 3-bis, comma 11, al medesimo d.lgs. n. 502 del 1992, prevedendo che i contributi previdenziali - da versarsi da parte dell'amministrazione di appartenenza del dipendente collocato in aspettativa senza assegni, in quanto nominato direttore generale di azienda sanitaria locale - siano calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, per ritenuto contrasto con l'art. 2, comma 1, lettera t), della legge di delega 30 novembre 1998, n. 419. Infatti, l'individuazione della base di calcolo nella retribuzione goduta per l'incarico di direttore generale, amministrativo e sanitario di azienda sanitaria, e non invece sul compenso "virtuale" legato all'ultima prestazione lavorativa effettuata presso l'ente di provenienza, è stata operata dal legislatore delegato scegliendo uno dei mezzi possibili per realizzare la finalità, imposta dalla legge di delega, di eliminare le differenziazioni di trattamento assistenziale e previdenziale tra tutti i soggetti che, pur provenienti da settori diversi, pubblici e privati, si trovino ad espletare le funzioni di vertice di aziende sanitarie.
Sull'esercizio della discrezionalità del legislatore delegato nell'ambito dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delega (art. 76 Cost.), v. citate sentenze n. 293/2010, n. 340/2007, n. 426/2006 e n. 280/2004.