Sentenza 351/2010 (ECLI:IT:COST:2010:351)
Massima numero 35149
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  29/11/2010;  Decisione del  29/11/2010
Deposito del 03/12/2010; Pubblicazione in G. U. 09/12/2010
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Previdenza - Indennità premio di fine servizio per il direttore generale di A.S.L. - Determinazione dei contributi previdenziali sulla base del trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito, anziché sullo stipendio spettante (retribuzione "virtuale") per l'ultima prestazione lavorativa effettuata presso l'ente di provenienza - Ritenuta violazione dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge delega - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2 e 3, del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 che abroga l'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e aggiunge l'art. 3-bis, comma 11, al medesimo d.lgs. n. 502 del 1992, prevedendo che i contributi previdenziali - da versarsi da parte dell'amministrazione di appartenenza del dipendente collocato in aspettativa senza assegni, in quanto nominato direttore generale di azienda sanitaria locale - siano calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, per ritenuto contrasto con l'art. 2, comma 1, lettera t), della legge di delega 30 novembre 1998, n. 419. Infatti, l'individuazione della base di calcolo nella retribuzione goduta per l'incarico di direttore generale, amministrativo e sanitario di azienda sanitaria, e non invece sul compenso "virtuale" legato all'ultima prestazione lavorativa effettuata presso l'ente di provenienza, è stata operata dal legislatore delegato scegliendo uno dei mezzi possibili per realizzare la finalità, imposta dalla legge di delega, di eliminare le differenziazioni di trattamento assistenziale e previdenziale tra tutti i soggetti che, pur provenienti da settori diversi, pubblici e privati, si trovino ad espletare le funzioni di vertice di aziende sanitarie.

Sull'esercizio della discrezionalità del legislatore delegato nell'ambito dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delega (art. 76 Cost.), v. citate sentenze n. 293/2010, n. 340/2007, n. 426/2006 e n. 280/2004.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  19/06/1999  n. 229  art. 3  co. 2

decreto legislativo  19/06/1999  n. 229  art. 3  co. 3

decreto legislativo  30/12/1992  n. 502  art. 3  co. 8

decreto legislativo  30/12/1992  n. 502  art. 3  co. 11

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  30/11/1998  n. 419  art. 2    co. 1  lett. t)