Ordinanza 352/2010 (ECLI:IT:COST:2010:352)
Massima numero 35150
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  29/11/2010;  Decisione del  29/11/2010
Deposito del 03/12/2010; Pubblicazione in G. U. 09/12/2010
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Procedimento civile - Efficacia del giuramento decisorio - Potere del giudice civile di conoscere del reato di falso giuramento al solo fine del risarcimento dei danni in caso di intervenuta sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - Mancata previsione - Omessa indicazione dei parametri costituzionali violati - Omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza e sulla rilevanza - Erronea premessa interpretativa - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2738, secondo comma, cod. civ., impugnato nella parte in cui non prevede che il giudice civile può conoscere del reato di falso giuramento al solo fine del risarcimento dei danni ove sia intervenuta sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Il giudice a quo ha, infatti, omesso di indicare i parametri costituzionali violati - peraltro neppure desumibili in modo implicito dal contesto dell'ordinanza di rimessione - e di motivare in ordine alla non manifesta infondatezza ed alla rilevanza della questione. Tali carenze assorbono l'erronea premessa interpretativa da cui muove il rimettente, il quale trascura di verificare se il combinato disposto degli artt. 2738, secondo comma, primo periodo, cod. civ. (che riconosce alla parte non ammessa a provare il contrario la tutela risarcitoria «nel caso di condanna penale per falso giuramento») e 445, comma 1-bis, ultimo periodo, cod. proc. pen. (secondo cui «salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna») consenta di ritenere che, anche in caso di applicazione della pena su richiesta per falso giuramento della parte, il giudice civile possa conoscere di detto reato al fine del risarcimento dei danni.

Sull'esigenza che i parametri costituzionali asseritamente violati siano, a pena di manifesta inammissibilità della questione, almeno desumibili dal contesto dell'ordinanza di rimessione, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 99/1977, ordinanze n. 277/2006 e n. 252/2000.

Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per omessa motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 64/2009, ordinanze n. 146/2010, n. 85/2010, n. 190/2009 e n. 312/2008.



Atti oggetto del giudizio

codice civile    n.   art. 2738  co. 2

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte