Sentenza 354/2010 (ECLI:IT:COST:2010:354)
Massima numero 35152
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  01/12/2010;  Decisione del  01/12/2010
Deposito del 15/12/2010; Pubblicazione in G. U. 22/12/2010
Massime associate alla pronuncia:  35153  35154


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Disciplina provvisoria per il reclutamento del personale della Regione - Salvezza degli esiti delle procedure di progressione verticale interamente riservate al personale interno già bandite ed espletate in applicazione di disposizione di legge dichiarata costituzionalmente illegittima - Eccepita inammissibilità della questione per omessa verifica circa il perdurare della rilevanza della questione - Reiezione.

Testo
Va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.59, comma 3, della legge della Regione Puglia 4 agosto 2004, n. 14 per omessa verifica da parte del rimettente del perdurare della rilevanza della questione, stante la dedotta sopravvenuta carenza di interesse dell'appellante nel giudizio principale in ragione del conseguimento, da parte di quest'ultimo, di un punteggio inferiore al minimo richiesto nelle prove orali del concorso. Infatti, il collegio rimettente motiva in modo non implausibile circa la rilevanza della questione sollevata e, inoltre, va considerato che il giudizio costituzionale è autonomo rispetto a quello principale, nel senso che non risente delle vicende di fatto successive all'ordinanza di rimessione.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  04/08/2004  n. 14  art. 59  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 18