Sentenza 354/2010 (ECLI:IT:COST:2010:354)
Massima numero 35152
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
01/12/2010; Decisione del
01/12/2010
Deposito del 15/12/2010; Pubblicazione in G. U. 22/12/2010
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Disciplina provvisoria per il reclutamento del personale della Regione - Salvezza degli esiti delle procedure di progressione verticale interamente riservate al personale interno già bandite ed espletate in applicazione di disposizione di legge dichiarata costituzionalmente illegittima - Eccepita inammissibilità della questione per omessa verifica circa il perdurare della rilevanza della questione - Reiezione.
Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Disciplina provvisoria per il reclutamento del personale della Regione - Salvezza degli esiti delle procedure di progressione verticale interamente riservate al personale interno già bandite ed espletate in applicazione di disposizione di legge dichiarata costituzionalmente illegittima - Eccepita inammissibilità della questione per omessa verifica circa il perdurare della rilevanza della questione - Reiezione.
Testo
Va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.59, comma 3, della legge della Regione Puglia 4 agosto 2004, n. 14 per omessa verifica da parte del rimettente del perdurare della rilevanza della questione, stante la dedotta sopravvenuta carenza di interesse dell'appellante nel giudizio principale in ragione del conseguimento, da parte di quest'ultimo, di un punteggio inferiore al minimo richiesto nelle prove orali del concorso. Infatti, il collegio rimettente motiva in modo non implausibile circa la rilevanza della questione sollevata e, inoltre, va considerato che il giudizio costituzionale è autonomo rispetto a quello principale, nel senso che non risente delle vicende di fatto successive all'ordinanza di rimessione.
Va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.59, comma 3, della legge della Regione Puglia 4 agosto 2004, n. 14 per omessa verifica da parte del rimettente del perdurare della rilevanza della questione, stante la dedotta sopravvenuta carenza di interesse dell'appellante nel giudizio principale in ragione del conseguimento, da parte di quest'ultimo, di un punteggio inferiore al minimo richiesto nelle prove orali del concorso. Infatti, il collegio rimettente motiva in modo non implausibile circa la rilevanza della questione sollevata e, inoltre, va considerato che il giudizio costituzionale è autonomo rispetto a quello principale, nel senso che non risente delle vicende di fatto successive all'ordinanza di rimessione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
04/08/2004
n. 14
art. 59
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
n.
art. 18