Sentenza 354/2010 (ECLI:IT:COST:2010:354)
Massima numero 35153
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
01/12/2010; Decisione del
01/12/2010
Deposito del 15/12/2010; Pubblicazione in G. U. 22/12/2010
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Disciplina provvisoria per il reclutamento del personale della Regione - Salvezza degli esiti delle procedure di progressione verticale interamente riservate al personale interno già bandite ed espletate in applicazione di disposizione di legge dichiarata costituzionalmente illegittima - Eccepita inammissibilità della questione per formulazione alternativa, contraddittoria e non univoca del petitum - Reiezione.
Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Disciplina provvisoria per il reclutamento del personale della Regione - Salvezza degli esiti delle procedure di progressione verticale interamente riservate al personale interno già bandite ed espletate in applicazione di disposizione di legge dichiarata costituzionalmente illegittima - Eccepita inammissibilità della questione per formulazione alternativa, contraddittoria e non univoca del petitum - Reiezione.
Testo
Va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.59, comma 3, della legge della Regione Puglia 4 agosto 2004, n. 14 per formulazione alternativa, contraddittoria e non univoca del petitum, in quanto invece il petitum è chiaro e univoco, dato che il rimettente chiede una pronuncia con effetto di annullamento della disposizione censurata, senza fare alcun riferimento ad interventi additivi o manipolativi da parte della Corte.
Va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.59, comma 3, della legge della Regione Puglia 4 agosto 2004, n. 14 per formulazione alternativa, contraddittoria e non univoca del petitum, in quanto invece il petitum è chiaro e univoco, dato che il rimettente chiede una pronuncia con effetto di annullamento della disposizione censurata, senza fare alcun riferimento ad interventi additivi o manipolativi da parte della Corte.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
04/08/2004
n. 14
art. 59
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte