Sentenza 354/2010 (ECLI:IT:COST:2010:354)
Massima numero 35153
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  01/12/2010;  Decisione del  01/12/2010
Deposito del 15/12/2010; Pubblicazione in G. U. 22/12/2010
Massime associate alla pronuncia:  35152  35154


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Disciplina provvisoria per il reclutamento del personale della Regione - Salvezza degli esiti delle procedure di progressione verticale interamente riservate al personale interno già bandite ed espletate in applicazione di disposizione di legge dichiarata costituzionalmente illegittima - Eccepita inammissibilità della questione per formulazione alternativa, contraddittoria e non univoca del petitum - Reiezione.

Testo
Va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.59, comma 3, della legge della Regione Puglia 4 agosto 2004, n. 14 per formulazione alternativa, contraddittoria e non univoca del petitum, in quanto invece il petitum è chiaro e univoco, dato che il rimettente chiede una pronuncia con effetto di annullamento della disposizione censurata, senza fare alcun riferimento ad interventi additivi o manipolativi da parte della Corte.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  04/08/2004  n. 14  art. 59  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte