Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Disciplina provvisoria del reclutamento del personale della Regione - Salvezza degli esiti delle procedure di progressione verticale interamente riservate al personale interno già bandite ed espletate in applicazione di disposizione di legge dichiarata costituzionalmente illegittima - Violazione della regola del concorso pubblico e incidenza di legge-provvedimento sugli effetti di un giudicato, con indebita interferenza sull'esercizio della funzione giurisdizionale - Illegittimità costituzionale.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 59, comma 3, della legge della Regione Puglia 4 agosto 2004,n. 14, il quale fa «salvi gli esiti» di «procedure di progressione verticale» interamente riservate a personale interno, che erano state bandite ed espletate in applicazione di norme legislative dichiarate per tale ragione illegittime con sentenze della Corte costituzionale e che erano state conseguentemente annullate dal giudice amministrativo. In tal modo la disposizione denunciata riproduce il medesimo vizio di quelle norme già dichiarate illegittime per violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, a causa della previsione di una riserva al personale interno della totalità dei posti messi a concorso dalla pubblica amministrazione. Infatti una riserva integrale ai dipendenti già in servizio dei posti messi a concorso, come quella prevista dalle procedure di cui la disposizione censurata ha fatto salvi gli esiti, contraddice il carattere aperto della selezione che costituisce un elemento essenziale del concorso pubblico e il suo difetto costituisce lesione degli artt. 3 e 97 Cost. Sotto altro profilo, la norma censurata, in quanto legge provvedimento che incide sugli effetti di un giudicato, interferisce con l'esercizio della funzione giurisdizionale, determinando una violazione anche degli artt. 24 e 113 Cost.
In tal senso, sulla violazione degli artt. 3 e 97 Cost., v. la citata precedente sentenza n. 373/2002 nonché le sentenze n. 169 e n. 100/2010, n. 293/2009.
Circa la violazione degli artt. 24 e 113 Cost., v. citate sentenze n. 24/2009 e n. 2672007.