Impiego pubblico - Stabilizzazione di personale precario - Norme della Regione Molise - Stabilizzazione limitata al personale dell'Azienda sanitaria regionale del Molise (ASREM) - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 131010).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l’art. 8, comma 1, della legge reg. Molise n. 7 del 2022, limitatamente alle parole «e nell’A.S.Re.M.». La disposizione impugnata dal Governo prevede la stabilizzazione, tra l’altro, del personale “precario” dell’Azienda sanitaria regionale del Molise (ASREM), secondo le modalità, i tempi e i requisiti previsti dall’art. 20, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 75 del 2017. Essa si muove al di fuori dei limiti individuati dalle fonti statali, con conseguente invasione della competenza esclusiva del legislatore statale nella materia «ordinamento civile». Infatti, tali stabilizzazioni sono previste secondo una scansione temporale che, per effetto del richiamo compiuto dalla disposizione impugnata all’art. 20, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, non coincide con quella indicata, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, dalla fonte statale di riferimento. La questione è fondata anche lungo il versante del venir meno, da parte della Regione Molise, agli obblighi che ad essa incombono quale Regione sottoposta alla procedura di rientro dal disavanzo delle spese sanitarie, essendo ancora operativo l’accordo sottoscritto il 27 marzo 2007 tra Ministro della salute, Ministro dell’economia e delle finanze e Presidente della Regione Molise, che obbliga la regione a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena realizzazione dei piani di rientro. Per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale parziale del comma 1, tale adempimento, di natura strettamente esecutiva, non assolve più ad alcuna funzione. (Precedenti: S. 99/2023 - mass. 45535; S 20/2023 - mass. 45341; S. 14/2017 - mass. 39464; S. 266/2016 - mass. 39257; S. 278/2014 - mass. 38203).