Sentenza 355/2010 (ECLI:IT:COST:2010:355)
Massima numero 35176
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
01/12/2010; Decisione del
01/12/2010
Deposito del 15/12/2010; Pubblicazione in G. U. 22/12/2010
Titolo
Responsabilità amministrativa e contabile - Danno all'immagine - Limitazioni all'esercizio dell'azione di risarcimento da parte della Procura della Corte dei conti - Prospettazione ancipite della questione, con conseguente perplessità della motivazione in punto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni - Assorbimento dell'eccezione di inammissibilità.
Responsabilità amministrativa e contabile - Danno all'immagine - Limitazioni all'esercizio dell'azione di risarcimento da parte della Procura della Corte dei conti - Prospettazione ancipite della questione, con conseguente perplessità della motivazione in punto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni - Assorbimento dell'eccezione di inammissibilità.
Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 30-ter, periodi secondo, terzo e quarto, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, inserito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 2009, n. 141, sollevata in relazione agli artt. 3, 24, primo comma, 25, 54, 81, quarto comma, 97, primo comma, 103, secondo comma, e 111 Cost., in quanto i remittenti prospettano due questioni, senza porle in rapporto tra loro di subordinazione: una, relativa alla limitazione del danno all'immagine della pubblica amministrazione soltanto nelle ipotesi di fatti di reato specificamente indicati; l'altra, relativa all'introduzione di due diverse forme di tutela innanzi a sedi giurisdizionali differenti e cioè alla Corte dei conti per le fattispecie costituenti anche reato e all'autorità giudiziaria ordinaria in tutti gli altri casi, con il che avendo i giudici a quibus omesso di chiarire quale sia l'interpretazione della norma censurata da essi fatta propria, siffatta omissione, oltre a conferire carattere sostanzialmente ancipite alla loro prospettazione, rende perplessa la motivazione sulla rilevanza. Resta assorbita l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 30-ter, periodi secondo, terzo e quarto, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, inserito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 2009, n. 141, sollevata in relazione agli artt. 3, 24, primo comma, 25, 54, 81, quarto comma, 97, primo comma, 103, secondo comma, e 111 Cost., in quanto i remittenti prospettano due questioni, senza porle in rapporto tra loro di subordinazione: una, relativa alla limitazione del danno all'immagine della pubblica amministrazione soltanto nelle ipotesi di fatti di reato specificamente indicati; l'altra, relativa all'introduzione di due diverse forme di tutela innanzi a sedi giurisdizionali differenti e cioè alla Corte dei conti per le fattispecie costituenti anche reato e all'autorità giudiziaria ordinaria in tutti gli altri casi, con il che avendo i giudici a quibus omesso di chiarire quale sia l'interpretazione della norma censurata da essi fatta propria, siffatta omissione, oltre a conferire carattere sostanzialmente ancipite alla loro prospettazione, rende perplessa la motivazione sulla rilevanza. Resta assorbita l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
01/07/2009
n. 78
art. 17
co. 30
legge
03/08/2009
n. 102
art.
co.
decreto-legge
03/08/2009
n. 103
art. 1
co. 1
legge
03/10/2009
n. 141
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 54
Costituzione
art. 81
co. 4
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 103
co. 2
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte