Sentenza 355/2010 (ECLI:IT:COST:2010:355)
Massima numero 35178
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  01/12/2010;  Decisione del  01/12/2010
Deposito del 15/12/2010; Pubblicazione in G. U. 22/12/2010
Massime associate alla pronuncia:  35174  35175  35176  35177  35179  35180  35181  35182  35183  35184  35185  35186  35187  35188  35189  35190


Titolo
Responsabilità amministrativa e contabile - Danno all'immagine - Limitazioni all'esercizio dell'azione di risarcimento da parte della Procura della Corte dei conti - Preliminare definizione della portata della normativa impugnata al fine della corretta delimitazione del thema decidendum .

Testo

In ordine alle questioni di legittimità costituzionale della disposizione denunciata concernenti l'art. 17, comma 30-ter, periodi secondo e terzo, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, art. 17, inserito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 2009, n. 141, riferite a quella parte della disposizione impugnata che pone limiti al risarcimento del danno per lesione all'immagine della pubblica amministrazione, in via preliminare, è necessario individuare, anche al fine di una corretta delimitazione del thema decidendum, l'esatta portata della normativa impugnata. Orbene, non vi è dubbio che la formulazione della disposizione non consente di ritenere che, in presenza di fattispecie distinte da quelle espressamente contemplate dalla norma impugnata, la domanda di risarcimento del danno per lesione dell'immagine dell'amministrazione possa essere proposta innanzi ad un organo giurisdizionale diverso dalla Corte dei conti, adita in sede di giudizio per responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 103 Cost. Deve, quindi, ritenersi che il legislatore non abbia inteso prevedere una limitazione della giurisdizione contabile a favore di altra giurisdizione, e segnatamente di quella ordinaria, bensì circoscrivere oggettivamente i casi in cui è possibile, sul piano sostanziale e processuale, chiedere il risarcimento del danno in presenza della lesione dell'immagine dell'amministrazione imputabile a un dipendente di questa. In altri termini, non è condivisibile una interpretazione della normativa censurata nel senso che il legislatore abbia voluto prevedere una responsabilità nei confronti dell'amministrazione diversamente modulata a seconda dell'autorità giudiziaria competente a pronunciarsi in ordine alla domanda risarcitoria. La norma deve essere univocamente interpretata, invece, nel senso che, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste di responsabilità per danni all'immagine dell'ente pubblico di appartenenza, non è configurabile siffatto tipo di tutela risarcitoria.

In tema di limitazione della responsabilità amministrativa, v. citata sentenza n. 371/1998.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  01/07/2009  n. 78  art. 17  co. 30

legge di conversione  03/08/2009  n. 102  art.   co. 

decreto-legge  03/08/2009  n. 103  art. 1  co. 1

legge  03/10/2009  n. 141  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte