Sentenza 355/2010 (ECLI:IT:COST:2010:355)
Massima numero 35185
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
01/12/2010; Decisione del
01/12/2010
Deposito del 15/12/2010; Pubblicazione in G. U. 22/12/2010
Titolo
Responsabilità amministrativa e contabile - Danno all'immagine - Limitazioni all'esercizio dell'azione di risarcimento da parte della Procura della Corte dei conti - Ritenuta disparità di trattamento tra dipendenti dell'ente pubblico soggetti alla giurisdizione contabile e altri dipendenti sottoposti ad altra giurisdizione con conseguente differente regime processuale e prescrizionale - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Responsabilità amministrativa e contabile - Danno all'immagine - Limitazioni all'esercizio dell'azione di risarcimento da parte della Procura della Corte dei conti - Ritenuta disparità di trattamento tra dipendenti dell'ente pubblico soggetti alla giurisdizione contabile e altri dipendenti sottoposti ad altra giurisdizione con conseguente differente regime processuale e prescrizionale - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 30-ter, periodi secondo e terzo, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, art. 17, inserito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 2009, n. 141, sollevata in relazione all'art. 3 Cost. per disparità di trattamento tra dipendenti dell'ente pubblico che, avendo commesso uno dei delitti contro la pubblica amministrazione, sono sottoposti alla giurisdizione contabile, e dipendenti che, pur avendo commesso un altro delitto con abuso delle funzioni ricoperte e nell'esercizio delle stesse, «sono sottoposti, per il risarcimento del danno all'immagine, alla giurisdizione ordinaria, con un differente regime processuale e prescrizionale». E' sufficiente considerare il campo di applicazione della norma e, in particolare, i limiti con i quali tale tipologia di responsabilità è stata configurata dal legislatore; in particolare, l'esclusione di forme di concorrenza di altre giurisdizioni in relazione a fattispecie diverse da quelle contemplate dalla norma stessa.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 30-ter, periodi secondo e terzo, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, art. 17, inserito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 2009, n. 141, sollevata in relazione all'art. 3 Cost. per disparità di trattamento tra dipendenti dell'ente pubblico che, avendo commesso uno dei delitti contro la pubblica amministrazione, sono sottoposti alla giurisdizione contabile, e dipendenti che, pur avendo commesso un altro delitto con abuso delle funzioni ricoperte e nell'esercizio delle stesse, «sono sottoposti, per il risarcimento del danno all'immagine, alla giurisdizione ordinaria, con un differente regime processuale e prescrizionale». E' sufficiente considerare il campo di applicazione della norma e, in particolare, i limiti con i quali tale tipologia di responsabilità è stata configurata dal legislatore; in particolare, l'esclusione di forme di concorrenza di altre giurisdizioni in relazione a fattispecie diverse da quelle contemplate dalla norma stessa.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
01/07/2009
n. 78
art. 17
co. 30
legge di conversione
03/08/2009
n. 102
art.
co.
decreto-legge
03/08/2009
n. 103
art. 1
co. 1
legge
03/10/2009
n. 141
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte