Responsabilità amministrativa e contabile - Danno all'immagine - Limitazioni all'esercizio dell'azione di risarcimento da parte della Procura della Corte dei conti - Ritenuta indebita compressione del diritto della pubblica amministrazione di agire in giudizio a tutela dei propri diritti e interessi - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 30-ter, periodi secondo e terzo, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, art. 17, inserito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 2009, n. 141, sollevata in relazione agli artt. 24 e 113 Cost. La garanzia apprestata dall'art. 24 Cost. opera attribuendo la tutela processuale delle situazioni giuridiche soggettive nei termini in cui queste risultano riconosciute dal legislatore; di modo che quella garanzia trova confini nel contenuto del diritto al quale serve, e si modella sui concreti lineamenti che il diritto riceve dall'ordinamento. Pertanto, una volta ritenuto che sia esente dai prospettati vizi di costituzionalità la configurazione ricevuta, nel caso in esame, dalla specifica situazione giuridica qui in rilievo, non è ravvisabile alcun vulnus alle conseguenti modalità di tutela processuale. Per analoghe ragioni non è fondata la censura riferita all'art. 113 Cost.
Circa la garanzia apprestata dall'art. 24 Cost., v. citate sentenze n. 453 e n. 327/1998.