Sentenza 355/2010 (ECLI:IT:COST:2010:355)
Massima numero 35190
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  01/12/2010;  Decisione del  01/12/2010
Deposito del 15/12/2010; Pubblicazione in G. U. 22/12/2010
Massime associate alla pronuncia:  35174  35175  35176  35177  35178  35179  35180  35181  35182  35183  35184  35185  35186  35187  35188  35189


Titolo
Responsabilità amministrativa e contabile - Danno all'immagine - Limitazioni all'esercizio dell'azione di risarcimento da parte della Procura della Corte dei conti - Ritenuta indebita incidenza sull'area delle controversie rientranti nella materia della contabilità pubblica, come tali riconducibili alla giurisdizione della Corte dei conti, con conseguente sottrazione delle controversie al giudice naturale della tutela degli interessi pubblici e dei danni pubblici - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 30-ter, periodi secondo e terzo, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, art. 17, inserito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 2009, n. 141, sollevata in relazione agli artt. 25 e 103, secondo comma, Cost. Infatti, la puntuale attribuzione della giurisdizione in relazione alle diverse fattispecie di responsabilità amministrativa, non operando automaticamente in base al disposto costituzionale, è rimessa alla discrezionalità del legislatore ordinario. Nel caso in esame va osservato che il legislatore non ha neanche inteso attribuire la cognizione di talune fattispecie di responsabilità amministrativa ad una diversa autorità giudiziaria, essendosi limitato a conformare, su un piano sostanziale, la disciplina di un particolare profilo della responsabilità amministrativa dei pubblici dipendenti. Per quanto attiene, poi, all'asserita violazione dell'art. 25 Cost., é sufficiente rilevare come non sia la Corte dei conti il giudice naturale della tutela degli interessi pubblici e della tutela da danni pubblici. A ciò si aggiunga che, nel caso in esame, il legislatore ha ridefinito i contorni, sul piano sostanziale ed oggettivo, della responsabilità amministrativa, escludendo la possibilità di proporre l'azione risarcitoria in mancanza degli elementi indicati dalla norma censurata, senza incidere in alcun modo sulle modalità di individuazione del giudice competente.

Sulla portata dell'art. 103 Cost., v. citate sentenze n- 46/2008 e n. 371/1998).

Sull'art. 25 Cost., v. citata sentenza n. 641/1987.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  01/07/2009  n. 78  art. 17  co. 30

legge di conversione  03/08/2009  n. 102  art.   co. 

decreto-legge  03/08/2009  n. 103  art. 1  co. 1

legge  03/10/2009  n. 141  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 1

Costituzione  art. 103  co. 2

Altri parametri e norme interposte