Responsabilità amministrativa e contabile - Danno all'immagine - Limitazioni all'esercizio dell'azione di risarcimento da parte della Procura della Corte dei conti - Ritenuta indebita incidenza sull'area delle controversie rientranti nella materia della contabilità pubblica, come tali riconducibili alla giurisdizione della Corte dei conti, con conseguente sottrazione delle controversie al giudice naturale della tutela degli interessi pubblici e dei danni pubblici - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 30-ter, periodi secondo e terzo, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, art. 17, inserito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 2009, n. 141, sollevata in relazione agli artt. 25 e 103, secondo comma, Cost. Infatti, la puntuale attribuzione della giurisdizione in relazione alle diverse fattispecie di responsabilità amministrativa, non operando automaticamente in base al disposto costituzionale, è rimessa alla discrezionalità del legislatore ordinario. Nel caso in esame va osservato che il legislatore non ha neanche inteso attribuire la cognizione di talune fattispecie di responsabilità amministrativa ad una diversa autorità giudiziaria, essendosi limitato a conformare, su un piano sostanziale, la disciplina di un particolare profilo della responsabilità amministrativa dei pubblici dipendenti. Per quanto attiene, poi, all'asserita violazione dell'art. 25 Cost., é sufficiente rilevare come non sia la Corte dei conti il giudice naturale della tutela degli interessi pubblici e della tutela da danni pubblici. A ciò si aggiunga che, nel caso in esame, il legislatore ha ridefinito i contorni, sul piano sostanziale ed oggettivo, della responsabilità amministrativa, escludendo la possibilità di proporre l'azione risarcitoria in mancanza degli elementi indicati dalla norma censurata, senza incidere in alcun modo sulle modalità di individuazione del giudice competente.
Sulla portata dell'art. 103 Cost., v. citate sentenze n- 46/2008 e n. 371/1998).
Sull'art. 25 Cost., v. citata sentenza n. 641/1987.