Sentenza 356/2010 (ECLI:IT:COST:2010:356)
Massima numero 35155
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del  01/12/2010;  Decisione del  01/12/2010
Deposito del 15/12/2010; Pubblicazione in G. U. 22/12/2010
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Previdenza - Indennità di malattia a favore del lavoratore che si sottopone a dialisi - Previsto riconoscimento nel limite di centottanta giorni all'anno - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e di solidarietà sociale a tutela dei lavoratori, nonché asserita lesione del diritto alla salute - Inconferenza della disposizione censurata - Incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2110 cod. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 Cost., nella parte in cui limita a centottanta giorni all'anno il riconoscimento dell'indennità di malattia a favore del lavoratore che si sottopone a dialisi. Invero, la norma in esame - che si limita a garantire, in caso di malattia del lavoratore, il diritto al trattamento economico ed alla conservazione del posto di lavoro nella misura e nei tempi determinati dalla legge e dalle norme contrattuali - non individua il termine massimo indennizzabile per i periodi di malattia dei lavoratori, riservando tale disciplina ad altre fonti legali, ai contratti collettivi, agli usi ed all'equità. Il giudice a quo non ha tenuto conto delle ulteriori fonti applicabili nel caso di specie e, in particolare, del d.lgs. C.p.S. n. 1304 del 1947, il quale, in caso di malattia, pone a carico dell'allora Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie (INAM), cui oggi è subentrato l'INPS, il pagamento della relativa indennità giornaliera, dovuta a decorrere dal quarto giorno di malattia e per un periodo massimo di 180 giorni in un anno. L'indicazione del medesimo periodo massimo indennizzabile è stata poi ripresa dagli artt. 104 e 105 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del commercio, dei servizi e del terziario, stipulato il 24 luglio 2004. Pertanto, l'inconferenza della disposizione denunciata, il mancato esame da parte del rimettente delle suddette disposizioni e l'incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento compromettono l'iter logico argomentativo posto a fondamento della sollevata censura e ne determinano l'inammissibilità, precludendone lo scrutinio.

Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per inesatta identificazione del quadro normativo di riferimento, v., ex plurimis, la citata ordinanza n. 92/2009.



Atti oggetto del giudizio

codice civile    n.   art. 2110  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte