Sentenza 357/2010 (ECLI:IT:COST:2010:357)
Massima numero 35156
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
01/12/2010; Decisione del
01/12/2010
Deposito del 15/12/2010; Pubblicazione in G. U. 22/12/2010
Titolo
Imposte e tasse - Norme della Provincia di Trento - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Variazione in riduzione dell'aliquota nella misura dello 0,90% anziché dell'1,90% prevista dalla norma statale, nei confronti dei soggetti che operano nel settore agricolo, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi - Applicazione ai periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 2010 e al 1° gennaio 2011 - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità della questione per carenza di motivazione circa l'interesse dello Stato ad impugnare il testo vigente della disposizione denunciata, in quanto riproduttivo di quello originario - Reiezione.
Imposte e tasse - Norme della Provincia di Trento - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Variazione in riduzione dell'aliquota nella misura dello 0,90% anziché dell'1,90% prevista dalla norma statale, nei confronti dei soggetti che operano nel settore agricolo, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi - Applicazione ai periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 2010 e al 1° gennaio 2011 - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità della questione per carenza di motivazione circa l'interesse dello Stato ad impugnare il testo vigente della disposizione denunciata, in quanto riproduttivo di quello originario - Reiezione.
Testo
Va disattesa l'eccepita inammissibilità della questione di legittima costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge della Provincia di Trento 28 marzo 2009, n. 2, nel testo vigente, modificato dall'art. 20, comma 1, lett. a), della legge della Provincia di Trento 28 dicembre 2009, n. 19, per carenza di motivazione circa l'interesse dello Stato ad impugnare il testo vigente della disposizione denunciata, in quanto riproduttivo di quello originario. La versione vigente della disposizione non è meramente riproduttiva della versione originaria, perché non solo ha una differente formulazione linguistica, ma ha anche una portata precettiva diversa ed è, pertanto, innovativa. Inoltre, il thema decidendum della questione in esame riguarda non anche i periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2008 e al 1° gennaio 2009, ma solo quelli in corso al 1° gennaio 2010 ed al 1° gennaio 2011, cioè gli unici periodi d'imposta che, complessivamente, costituiscono oggetto del censurato comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale n. 2 del 2009, nelle sue due versioni.
Va disattesa l'eccepita inammissibilità della questione di legittima costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge della Provincia di Trento 28 marzo 2009, n. 2, nel testo vigente, modificato dall'art. 20, comma 1, lett. a), della legge della Provincia di Trento 28 dicembre 2009, n. 19, per carenza di motivazione circa l'interesse dello Stato ad impugnare il testo vigente della disposizione denunciata, in quanto riproduttivo di quello originario. La versione vigente della disposizione non è meramente riproduttiva della versione originaria, perché non solo ha una differente formulazione linguistica, ma ha anche una portata precettiva diversa ed è, pertanto, innovativa. Inoltre, il thema decidendum della questione in esame riguarda non anche i periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2008 e al 1° gennaio 2009, ma solo quelli in corso al 1° gennaio 2010 ed al 1° gennaio 2011, cioè gli unici periodi d'imposta che, complessivamente, costituiscono oggetto del censurato comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale n. 2 del 2009, nelle sue due versioni.
Atti oggetto del giudizio
legge della Provincia autonoma di Trento
28/03/2009
n. 2
art. 3
co. 2
legge della Provincia autonoma di Trento
28/12/2009
n. 19
art. 20
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 119
co. 2
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
Altri parametri e norme interposte