Sentenza 163/2023 (ECLI:IT:COST:2023:163)
Massima numero 45692
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  19/04/2023;  Decisione del  19/04/2023
Deposito del 27/07/2023; Pubblicazione in G. U. 02/08/2023
Massime associate alla pronuncia:  45686  45687  45688  45689  45690  45691  45693  45695


Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle regioni - In genere - Tratturi - Appartenenza al c.d. demanio armentizio, quale specie di demanio accidentale - Loro totale inalienabilità - Possibile regolamentazione regionale successivamente alla loro totale compromissione di fatto (nel caso di specie: non fondatezza della questione avente ad oggetto disposizioni della Regione Molise che prevedono modifiche alla disciplina dell'alienazione dei tratturi). (Classif. 078002).

Testo

I tratturi, come beni in origine appartenenti al c.d. demanio armentizio – ascritti dapprima al demanio dello Stato, e posti sotto la diretta amministrazione delle relative articolazioni ministeriali –, sono stati successivamente transitati al demanio regionale, nel quadro del trasferimento alle regioni delle funzioni concernenti il demanio armentizio. Ad oggi, i tratturi dell’Italia meridionale, in quanto beni appartenenti al demanio regionale, e in virtù del riconoscimento del loro interesse archeologico, hanno natura giuridica di beni del demanio accidentale, ai sensi degli artt. 822, secondo comma, e 824 cod. civ. La relativa normativa è contenuta negli artt. 53 e 54 del d.lgs. n. 42 del 2004, che prevedono il regime della assoluta inalienabilità dei beni culturali aventi interesse archeologico.

(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le ulteriori questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 9 Cost., dell’art. 6, comma 11, lett. b e c, della legge reg. Molise n. 7 del 2022, che introduce modificazioni alla legge reg. Molise n. 9 del 1997, in materia di tutela, valorizzazione e gestione del demanio tratturi. Le disposizioni impugnate, sostituendo, rispettivamente, l’art. 6 e l’art. 7 della legge reg. Molise n. 9 del 1997, ridisegnando rispettivamente la disciplina della sclassificazione e dell’alienazione dei tratturi e del piano di alienazione degli stessi. Il presupposto da cui partono tali disposizioni regionali è la preventiva perdita della demanialità dei tratturi, laddove irrimediabilmente compromessi per opera dell’uomo. Solo in quanto i tratturi non siano più parte della categoria dei beni culturali, perché oggetto di sdemanializzazione, essi potranno dunque essere alienati. Viene quindi richiamato esplicitamente, dal legislatore regionale, l’istituto della sdemanializzazione o sclassificazione, che trova oggi disciplina nell’art. 12 cod. beni culturali. Pertanto, i tratturi molisani potranno essere alienati, conformemente alle modalità previste dai nuovi artt. 6 e 7 della legge reg. Molise n. 9 del 1997, solo a seguito della procedura di sdemanializzazione da attuarsi secondo le previsioni del cod. beni culturali, dunque con il necessario coinvolgimento del Ministero competente. Non sono pertanto fondate neppure le censure sollevate in riferimento agli artt. 3 e 9 Cost., non apprezzandosi alcun abbassamento della tutela rispetto agli standard previsti dalla normativa codicistica di settore). (Precedente: S. 388/2005 - mass. 29896).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Molise  23/05/2022  n. 7  art. 6  co. 11

statuto Regione Molise  11/04/1997  n. 9  art. 6  co. 

legge della Regione Molise  23/05/2022  n. 7  art. 6  co. 11

statuto Regione Molise  11/04/1997  n. 9  art. 7  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 9

Altri parametri e norme interposte