Sentenza 477/2002 (ECLI:IT:COST:2002:477)
Massima numero 27399
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  20/11/2002;  Decisione del  20/11/2002
Deposito del 26/11/2002; Pubblicazione in G. U. 04/12/2002
Massime associate alla pronuncia:  27400


Titolo
Questione di legittimità costituzionale - Riproposizione di questione analoga ad altra proposta nello stesso giudizio e dichiarata manifestamente inammissibile - Diversità argomentativa e normativa della questione riproposta - Ammissibilità.

Testo
Proponibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 del codice di procedura civile e dell’art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui dispongono che gli effetti della notificazione a mezzo posta decorrono, anche per il notificante, dalla data di consegna del plico al destinatario anziché dalla data della spedizione. Detta questione, oltre ad avere un oggetto solo parzialmente coincidente con quella sollevata nello stesso giudizio e dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza n. 322 del 2001, si fonda sulla premessa – pur opinabile nei termini assoluti in cui è formulata e tuttavia conforme ad un orientamento consolidato del giudice di legittimità, tale, dunque, da poter essere assunto a base della presente decisione – della impossibilità di una diversa opzione interpretativa; non risultando, dunque, come l’altra, censurabile sotto il profilo della mancata ricerca di una interpretazione alternativa rispetto a quella sospettata di illegittimità costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte