Ordinanza 189/2005 (ECLI:IT:COST:2005:189)
Massima numero 29390
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  02/05/2005;  Decisione del  02/05/2005
Deposito del 04/05/2005; Pubblicazione in G. U. 11/05/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 189/05. STRANIERO - CONDANNA DEFINITIVA PER TALUNI REATI - REVOCA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO ED ESPULSIONE CON ACCOMPAGNAMENTO ALLA FRONTIERA - DENUNCIATA SPROPORZIONE DELLA SANZIONE, LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA, DISCRIMINAZIONE DEGLI STRANIERI RISPETTO AI CITTADINI ITALIANI E FRA DI LORO, DIFETTO DI TUTELA GIURISDIZIONALE - DIFETTO DI CONGRUA E CORRETTA MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.

Testo
E’ manifestamente inammissibile, per la mancanza di una congrua e corretta motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 21, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, il quale stabilisce che «la condanna con provvedimento irrevocabile per alcuni dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale, comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica», sollevata in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 27, 35 e 113 Cost.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 26  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 27

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte