Sentenza 320/2004 (ECLI:IT:COST:2004:320)
Massima numero 28818
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
28/10/2004; Decisione del
28/10/2004
Deposito del 05/11/2004; Pubblicazione in G. U. 10/11/2004
Titolo
Asili nido nei luoghi di lavoro - Deducibilità di alcuni oneri dai redditi imponibili dei genitori e dei datori di lavoro - Ricorsi delle regioni emilia-romagna, toscana e veneto - Ritenuta lesione della potestà normativa delle regioni - Irrilevanza della censura in carenza di specifica argomentazione - Inammissibilità .
Asili nido nei luoghi di lavoro - Deducibilità di alcuni oneri dai redditi imponibili dei genitori e dei datori di lavoro - Ricorsi delle regioni emilia-romagna, toscana e veneto - Ritenuta lesione della potestà normativa delle regioni - Irrilevanza della censura in carenza di specifica argomentazione - Inammissibilità .
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione e fondata sull’assunto della illegittimità costituzionale sia di un intervento legislativo dello Stato in tema di asili nido – e cioè in una materia di competenza asseritamente residuale delle Regioni o concorrente – sia della creazione di un fondo statale di finanziamento dei datori di lavoro che realizzino asili nido o micro-nidi nei luoghi di lavoro. Tali censure, infatti, non sono riferibili al comma 6 dell’art. 91, che contiene semplicemente una interpretazione autentica del comma 6 dell’art. 70 della legge n. 448 del 2001 (che prevede la deducibilità di alcuni oneri dai redditi imponibili dei genitori e dei datori di lavoro), ma si riferiscono chiaramente ai precedenti 5 commi del medesimo art. 91, con la conseguenza che non appaiono sorrette da alcuna specifica argomentazione le censure di costituzionalità sollevate in relazione al comma 6 dell’art. 91 della legge n. 289 del 2002.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione e fondata sull’assunto della illegittimità costituzionale sia di un intervento legislativo dello Stato in tema di asili nido – e cioè in una materia di competenza asseritamente residuale delle Regioni o concorrente – sia della creazione di un fondo statale di finanziamento dei datori di lavoro che realizzino asili nido o micro-nidi nei luoghi di lavoro. Tali censure, infatti, non sono riferibili al comma 6 dell’art. 91, che contiene semplicemente una interpretazione autentica del comma 6 dell’art. 70 della legge n. 448 del 2001 (che prevede la deducibilità di alcuni oneri dai redditi imponibili dei genitori e dei datori di lavoro), ma si riferiscono chiaramente ai precedenti 5 commi del medesimo art. 91, con la conseguenza che non appaiono sorrette da alcuna specifica argomentazione le censure di costituzionalità sollevate in relazione al comma 6 dell’art. 91 della legge n. 289 del 2002.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2002
n. 289
art. 91
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte