Sentenza 320/2004 (ECLI:IT:COST:2004:320)
Massima numero 28818
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ONIDA  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  28/10/2004;  Decisione del  28/10/2004
Deposito del 05/11/2004; Pubblicazione in G. U. 10/11/2004
Massime associate alla pronuncia:  28813  28814  28815  28816  28817  28819


Titolo
Asili nido nei luoghi di lavoro - Deducibilità di alcuni oneri dai redditi imponibili dei genitori e dei datori di lavoro - Ricorsi delle regioni emilia-romagna, toscana e veneto - Ritenuta lesione della potestà normativa delle regioni - Irrilevanza della censura in carenza di specifica argomentazione - Inammissibilità .

Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione e fondata sull’assunto della illegittimità costituzionale sia di un intervento legislativo dello Stato in tema di asili nido – e cioè in una materia di competenza asseritamente residuale delle Regioni o concorrente – sia della creazione di un fondo statale di finanziamento dei datori di lavoro che realizzino asili nido o micro-nidi nei luoghi di lavoro. Tali censure, infatti, non sono riferibili al comma 6 dell’art. 91, che contiene semplicemente una interpretazione autentica del comma 6 dell’art. 70 della legge n. 448 del 2001 (che prevede la deducibilità di alcuni oneri dai redditi imponibili dei genitori e dei datori di lavoro), ma si riferiscono chiaramente ai precedenti 5 commi del medesimo art. 91, con la conseguenza che non appaiono sorrette da alcuna specifica argomentazione le censure di costituzionalità sollevate in relazione al comma 6 dell’art. 91 della legge n. 289 del 2002.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2002  n. 289  art. 91  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte