Sentenza 82/2007 (ECLI:IT:COST:2007:82)
Massima numero 31102
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
05/03/2007; Decisione del
05/03/2007
Deposito del 16/03/2007; Pubblicazione in G. U. 21/03/2007
Massime associate alla pronuncia:
31101
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Disposizioni per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome - Previsione della necessità di concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ogni anno, il livello delle spese correnti e in conto capitale e dei relativi pagamenti in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2006-2008 - Applicazione delle disposizioni previste per le Regioni a statuto ordinario in caso di mancato accordo - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Ritenuta lesione del principio di specialità della finanza delle Regioni a statuto speciale - Esclusione - Applicabilità, in via transitoria, della disposizione censurata fino alla conclusione dell'accordo, ancorché intervenuto oltre il termine prescritto - Non fondatezza della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Disposizioni per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome - Previsione della necessità di concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ogni anno, il livello delle spese correnti e in conto capitale e dei relativi pagamenti in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2006-2008 - Applicazione delle disposizioni previste per le Regioni a statuto ordinario in caso di mancato accordo - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Ritenuta lesione del principio di specialità della finanza delle Regioni a statuto speciale - Esclusione - Applicabilità, in via transitoria, della disposizione censurata fino alla conclusione dell'accordo, ancorché intervenuto oltre il termine prescritto - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata, in riferimento allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e relative norme di attuazione nonché alle norme contenute nel Titolo V della parte seconda della Costituzione, in collegamento con l'art. 10, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 148, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale prevede che, per gli anni 2006, 2007 e 2008, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano concordino con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ciascun anno, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti e che in caso di mancato accordo si applichino le disposizioni stabilite per le Regioni a statuto ordinario. La disposizione impugnata - che stabilisce limiti alla crescita della spesa complessiva e ai pagamenti degli enti territoriali per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali di riequilibrio della finanza pubblica, condizionati anche dagli obblighi comunitari - prevede il metodo dell'accordo tra le Regioni a statuto speciale e il Ministero dell'economia e delle finanze, quale espressione dell'autonomia finanziaria delle Regioni speciali e del contemperamento di tale principio con quello del rispetto dei limiti alla spesa imposti dal cosiddetto "patto di stabilità". In tale contesto, deve ritenersi che, in base alla norma censurata, qualora si versi nel caso di mancata tempestiva definizione dell'accordo entro il termine del 31 marzo trovano sì applicazione i limiti di spesa previsti per le Regioni a statuto ordinario, ma ciò solo in via provvisoria, fino alla conclusione dell'accordo, che può intervenire anche successivamente. Ne consegue che l'applicazione alle Regioni a statuto speciale dei limiti di spesa previsti per quelle a statuto ordinario, proprio perché transitoria, non comporta lo svuotamento del principio dell'accordo: allo Stato, infatti, non potrebbe bastare far scadere il termine per imporre definitivamente alle Regioni a statuto speciale i limiti previsti dalla legge finanziaria per le Regioni ordinarie, perché le trattative possono ben proseguire dopo la scadenza del termine.
Non è fondata, in riferimento allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e relative norme di attuazione nonché alle norme contenute nel Titolo V della parte seconda della Costituzione, in collegamento con l'art. 10, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 148, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale prevede che, per gli anni 2006, 2007 e 2008, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano concordino con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ciascun anno, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti e che in caso di mancato accordo si applichino le disposizioni stabilite per le Regioni a statuto ordinario. La disposizione impugnata - che stabilisce limiti alla crescita della spesa complessiva e ai pagamenti degli enti territoriali per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali di riequilibrio della finanza pubblica, condizionati anche dagli obblighi comunitari - prevede il metodo dell'accordo tra le Regioni a statuto speciale e il Ministero dell'economia e delle finanze, quale espressione dell'autonomia finanziaria delle Regioni speciali e del contemperamento di tale principio con quello del rispetto dei limiti alla spesa imposti dal cosiddetto "patto di stabilità". In tale contesto, deve ritenersi che, in base alla norma censurata, qualora si versi nel caso di mancata tempestiva definizione dell'accordo entro il termine del 31 marzo trovano sì applicazione i limiti di spesa previsti per le Regioni a statuto ordinario, ma ciò solo in via provvisoria, fino alla conclusione dell'accordo, che può intervenire anche successivamente. Ne consegue che l'applicazione alle Regioni a statuto speciale dei limiti di spesa previsti per quelle a statuto ordinario, proprio perché transitoria, non comporta lo svuotamento del principio dell'accordo: allo Stato, infatti, non potrebbe bastare far scadere il termine per imporre definitivamente alle Regioni a statuto speciale i limiti previsti dalla legge finanziaria per le Regioni ordinarie, perché le trattative possono ben proseguire dopo la scadenza del termine.
- Sulla competenza della legislazione statale a prevedere vincoli di riequilibrio della finanza pubblica, v. sentenza n. 416/1995 riferita alle autonomie speciali; si vedano anche sentenze n. 417/2005 e nn. 353, 345 e 36/2004, anche se non con specifico riferimento alle Regioni a statuto speciale.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/2005
n. 266
art. 1
co. 148
Parametri costituzionali
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art.
legge costituzionale
art. 10
Altri parametri e norme interposte