Ordinanza 137/1990 (ECLI:IT:COST:1990:137)
Massima numero 15196
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
07/03/1990; Decisione del
07/03/1990
Deposito del 16/03/1990; Pubblicazione in G. U. 28/03/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 137/90. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO COMMERCIALE - CESSAZIONE DEL CONTRATTO - INDENNITA' PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - CRITERI DI DETERMINAZIONE ALTERNATIVI A SECONDA CHE IL CONDUTTORE OFFRA O MENO UN NUOVO CANONE PER LA PROSECUZIONE DEL CONTRATTO - MANCATA VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL CONDUTTORE E DEL LOCATORE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 137/90. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO COMMERCIALE - CESSAZIONE DEL CONTRATTO - INDENNITA' PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - CRITERI DI DETERMINAZIONE ALTERNATIVI A SECONDA CHE IL CONDUTTORE OFFRA O MENO UN NUOVO CANONE PER LA PROSECUZIONE DEL CONTRATTO - MANCATA VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL CONDUTTORE E DEL LOCATORE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
I criteri apprestati dal legislatore per la determinazione della indennita' dovuta al conduttore per la perdita dell'avviamento commerciale in caso di cessazione del contratto di locazione tengono conto delle situazioni che normalmente si verificano nel campo delle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da abitazione. Le scelte operate, peraltro, non sono sindacabili nel giudizio di costituzionalita' in quanto non sono affette da palese irrazionalita'. Non e' percio' in contrasto con il principio di eguaglianza che per le situazioni, sicuramente non omogenee, del conduttore il quale, interessato al mantenimento del rapporto, e del conduttore - che al termine del contratto non formula alcuna offerta, siano previsti, riguardo al computo dell'indennita',due criteri alternativi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, ottavo e nono comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, come novellato dall'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15).
I criteri apprestati dal legislatore per la determinazione della indennita' dovuta al conduttore per la perdita dell'avviamento commerciale in caso di cessazione del contratto di locazione tengono conto delle situazioni che normalmente si verificano nel campo delle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da abitazione. Le scelte operate, peraltro, non sono sindacabili nel giudizio di costituzionalita' in quanto non sono affette da palese irrazionalita'. Non e' percio' in contrasto con il principio di eguaglianza che per le situazioni, sicuramente non omogenee, del conduttore il quale, interessato al mantenimento del rapporto, e del conduttore - che al termine del contratto non formula alcuna offerta, siano previsti, riguardo al computo dell'indennita',due criteri alternativi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, ottavo e nono comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, come novellato dall'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte