Sentenza 163/2023 (ECLI:IT:COST:2023:163)
Massima numero 45693
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  19/04/2023;  Decisione del  19/04/2023
Deposito del 27/07/2023; Pubblicazione in G. U. 02/08/2023
Massime associate alla pronuncia:  45686  45687  45688  45689  45690  45691  45692  45695


Titolo
Regioni (competenza residuale) - Istruzione e formazione professionale - Norme della Regione Molise - Vigilanza e controllo sulla formazione professionale - Eventuale espletamento di specifiche attività anche mediante ricorso a figure esterne all'amministrazione regionale - Deroga limitata all'organizzazione interna regionale - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 218006).

Testo

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lett. l), Cost., dell’art. 6, comma 3, della legge reg. Molise n. 7 del 2022, che – sostituendo l’art. 21, comma 2, della legge reg. Molise n. 10 del 1995, in materia di formazione professionale – stabilisce le modalità con le quali la Regione o, per le attività loro delegate, le province esercitano i compiti inerenti alla vigilanza e al controllo sulla formazione professionale. La disposizione impugnata, pur perseguendo l’analogo obiettivo dell’“internalizzazione”, si pone tuttavia su un piano parzialmente diverso dalle precedenti previsioni regionali dichiarate costituzionalmente illegittime, in quanto il ricorso a figure esterne all’amministrazione regionale è adesso previsto in maniera eventuale, limitandosi a prevedere la possibilità che unità di personale “esterno” siano utilizzate per il compimento delle predette attività, ma senza indicare le modalità con le quali tale operazione dovrà essere compiuta. Essa, dunque, si ferma sulla soglia che attiene alla sfera organizzativa interna della struttura amministrativa della Regione, rientrando nel titolo di competenza regionale esclusivo che attiene all’organizzazione delle risorse umane e che riguarda la fase anteriore all’instaurazione del rapporto di lavoro. Pertanto, affinché essa non presti il fianco alle censure prospettate, che si riferiscono alla violazione sia del riparto delle competenze legislative, sia a profili di buon andamento dell’amministrazione, occorre intenderne correttamente il significato, in linea con i predetti parametri costituzionali. Il ricorso alle figure esterne dovrà, quindi, essere interpretato nel senso che, qualora il dirigente competente ne ravvisi l’opportunità, dovranno comunque essere rispettati i requisiti e le modalità che le norme statali di settore impongono per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni. (Precedente: S. 257/2020 - mass. 43013).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte