Impiego pubblico - Trattamento economico - Diritti di rogito - Disposizione che ne circoscrive l'attribuzione ai segretari comunali privi di qualifica dirigenziale o che prestino servizio in enti locali privi di dirigenti - Denunciata violazione dei presupposti della decretazione d'urgenza, nonché dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, certezza del diritto, legittimo affidamento, adeguatezza e proporzionalità della retribuzione, buon andamento della pubblica amministrazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 131011).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dai Tribunali di Lucca e di Siena, entrambi in funzione di giudici del lavoro, in riferimento agli art. 3, 36 e 97 Cost., nonché ai principî, evocati dal primo rimettente, di certezza del diritto e di legittimo affidamento, dell’art. 10, comma 2-bis, anche in combinato disposto con il comma 1, del d.l. n. 90 del 2014, come conv., nella parte in cui limita l’attribuzione di una quota dei diritti di rogito spettanti all’ente locale ai segretari comunali che non abbiano qualifica dirigenziale o che prestino servizio in enti locali privi di personale con qualifica dirigenziale, anziché prevederla per tutti i segretari comunali e provinciali. La disposizione censurata non mina i presupposti dell’atto urgente, in quanto persegue finalità di razionalizzazione della spesa pubblica e di sostegno alla finanza locale con misure volte alla rimodulazione del trattamento economico di una categoria di dipendenti degli enti locali, che non risultano né estranee, né intruse rispetto alla relativa cornice teleologica. Né determina una disparità di trattamento, in quanto la disposizione esprime due norme, di cui una, dettata al fine di attenuare l’impatto della soppressione dei diritti sui segretari che fruiscono di un trattamento economico più basso, derogatoria rispetto all’altra: con la conseguenza di non poter costituire un utile termine di confronto, non rispondendo le situazioni introdotte alla medesima ragione giustificatrice e non risultando omogenee, né sul piano funzionale, né su quello soggettivo. Essa neppure mina l’adeguatezza e la proporzionalità della retribuzione, in quanto sopprime solo un trattamento aggiuntivo. Conseguentemente non si rileva un contrasto nemmeno con i principî di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, in quanto l’esigenza di ripristinare criteri di equità e ragionevolezza, rimuovendo le sperequazioni e le incongruenze insite in un trattamento economico di favore, è da ritenersi preponderante. Né è violato il canone di ragionevolezza, sia per il carattere remoto dell’ipotesi di un segretario che, pur non avendo qualifica dirigenziale, presti servizio presso un ente con dirigenti, sia in quanto, anche qualora ciò avvenisse, l’interessato continuerebbe a percepire uno stipendio tabellare largamente inferiore rispetto a quello riconosciuto ai segretari con qualifica dirigenziale. Infine, non è leso il principio del buon andamento, in quanto non si produce un effetto disincentivante, risultando l’esercizio della funzione rogante connesso ai compiti istituzionali e non essendo legato da un vincolo funzionale all’efficiente organizzazione amministrativa. (PrecedentI: S. 240/2019 - mass. 41641; S. 23/2019 - mass. 42079; S. 236/2017 - mass. 42139; S. 227/1982 - mass. 9427; S. 227/1982 - mass. 9428).