Ordinanza 96/2004 (ECLI:IT:COST:2004:96)
Massima numero 28406
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
08/03/2004; Decisione del
08/03/2004
Deposito del 12/03/2004; Pubblicazione in G. U. 17/03/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Avvocato e procuratore - Praticanti avvocati abilitati - Patrocinio dinanzi agli organi giudiziari militari per gli stessi reati per i quali possono assumere la difesa dinanzi al giudice di pace e al tribunale in composizione monocratica - Mancata previsione - Prospettata irragionevole disciplina con ingiustificata limitazione del diritto di difesa - Erronea individuazione della norma da cui deriva l’effetto lamentato - Manifesta inammissibilità della questione.
Avvocato e procuratore - Praticanti avvocati abilitati - Patrocinio dinanzi agli organi giudiziari militari per gli stessi reati per i quali possono assumere la difesa dinanzi al giudice di pace e al tribunale in composizione monocratica - Mancata previsione - Prospettata irragionevole disciplina con ingiustificata limitazione del diritto di difesa - Erronea individuazione della norma da cui deriva l’effetto lamentato - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che i praticanti avvocati abilitati possano patrocinare davanti agli organi giudiziari militari negli stessi casi per i quali possono assumere la difesa dinanzi al giudice di pace e al tribunale in composizione monocratica. Infatti la preclusione di cui si lamenta il giudice 'a quo' viene da questi erroneamente fatta risalire alla norma impugnata, mentre invece essa discende dall'art. 7 della legge professionale per gli avvocati (r.d.l. n. 1578 del 1933).
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che i praticanti avvocati abilitati possano patrocinare davanti agli organi giudiziari militari negli stessi casi per i quali possono assumere la difesa dinanzi al giudice di pace e al tribunale in composizione monocratica. Infatti la preclusione di cui si lamenta il giudice 'a quo' viene da questi erroneamente fatta risalire alla norma impugnata, mentre invece essa discende dall'art. 7 della legge professionale per gli avvocati (r.d.l. n. 1578 del 1933).
Atti oggetto del giudizio
legge
16/12/1999
n. 479
art. 7
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte