Sentenza 350/2007 (ECLI:IT:COST:2007:350)
Massima numero 31735
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
22/10/2007; Decisione del
22/10/2007
Deposito del 26/10/2007; Pubblicazione in G. U. 31/10/2007
Titolo
Imposte e tasse - Imposta unica sulle scommesse - Riordino della disciplina - Ritenuta indeterminatezza della legge delega in ordine alla fissazione dell'aliquota per il calcolo dell'imposta unica - Esclusione - Sufficienza dei criteri direttivi volti ad indirizzare il legislatore delegato - Non fondatezza della questione.
Imposte e tasse - Imposta unica sulle scommesse - Riordino della disciplina - Ritenuta indeterminatezza della legge delega in ordine alla fissazione dell'aliquota per il calcolo dell'imposta unica - Esclusione - Sufficienza dei criteri direttivi volti ad indirizzare il legislatore delegato - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288, nella parte in cui rimette il calcolo dell'imposta unica sulle scommesse ad un atto non avente forza di legge, sollevata, in riferimento agli artt. 23 e 76 della Costituzione, per asserita indeterminatezza della delega circa la fissazione dell'aliquota per il calcolo dell'imposta unica sulle scommesse. La legge di delega pone, infatti, varie proposizioni diversificate - quali il mantenimento complessivo del gettito anche mediante la rimodulazione dell'attuale sistema di imposizione e distribuzione degli introiti derivanti dal Totocalcio, dal Totogol o da altri giochi gestiti dal CONI e la possibilità di stabilire un'aliquota percentuale differenziata, commisurata all'entità del prelievo riferito alle scommesse -, sufficienti a indirizzare il legislatore delegato, che ragionevolmente ha stabilito l'applicazione dell'aliquota sulla «quota di prelievo» del CONI.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288, nella parte in cui rimette il calcolo dell'imposta unica sulle scommesse ad un atto non avente forza di legge, sollevata, in riferimento agli artt. 23 e 76 della Costituzione, per asserita indeterminatezza della delega circa la fissazione dell'aliquota per il calcolo dell'imposta unica sulle scommesse. La legge di delega pone, infatti, varie proposizioni diversificate - quali il mantenimento complessivo del gettito anche mediante la rimodulazione dell'attuale sistema di imposizione e distribuzione degli introiti derivanti dal Totocalcio, dal Totogol o da altri giochi gestiti dal CONI e la possibilità di stabilire un'aliquota percentuale differenziata, commisurata all'entità del prelievo riferito alle scommesse -, sufficienti a indirizzare il legislatore delegato, che ragionevolmente ha stabilito l'applicazione dell'aliquota sulla «quota di prelievo» del CONI.
Atti oggetto del giudizio
legge
03/08/1998
n. 288
art. 1
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte