Ordinanza 485/2002 (ECLI:IT:COST:2002:485)
Massima numero 27414
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
20/11/2002; Decisione del
20/11/2002
Deposito del 26/11/2002; Pubblicazione in G. U. 04/12/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO CHE ABBIA RESO IN PRECEDENZA DICHIARAZIONI 'ERGA ALIOS', GIUDICATO CON SENTENZA NON IRREVOCABILE - FACOLTÀ DI NON RISPONDERE - MANCATA PREVISIONE DI SANZIONE PENALE (ANALOGAMENTE A QUANTO PREVISTO PER IL RIFIUTO DEL TESTIMONE) - PROSPETTATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO, CON IRRAGIONEVOLE DISCRIMINAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO CHE ABBIA RESO IN PRECEDENZA DICHIARAZIONI 'ERGA ALIOS', GIUDICATO CON SENTENZA NON IRREVOCABILE - FACOLTÀ DI NON RISPONDERE - MANCATA PREVISIONE DI SANZIONE PENALE (ANALOGAMENTE A QUANTO PREVISTO PER IL RIFIUTO DEL TESTIMONE) - PROSPETTATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO, CON IRRAGIONEVOLE DISCRIMINAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 197, 197-bis e 210 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui garantiscono il diritto al silenzio dell'imputato in procedimento connesso, separatamente giudicato per lo stesso fatto con sentenza non ancora irrevocabile, che abbia in precedenza reso dichiarazioni 'erga alios', e però non prevedono che il rifiuto di sottoporsi all'esame sia penalmente sanzionato al pari del rifiuto di rispondere opposto dal testimone. La disciplina censurata è, infatti, frutto delle scelte discrezionali, non irragionevolmente esercitate, con cui il legislatore ha individuato, in ossequio al principio 'nemo tenetur se detegere', situazioni nelle quali il diritto al silenzio, inteso nella sua dimensione di "corollario essenziale dell'inviolabilità del diritto di difesa", va garantito malgrado dal suo esercizio possa conseguire l'impossibilità di formazione della prova testimoniale.
– In tema di precedente questione di legittimità costituzionale dell'art. 210 del codice di procedura penale citata l'ordinanza n. 261/2001, di restituzione degli atti.
– In termini, citate le ordinanze n. 291 e 451/2002.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 197, 197-bis e 210 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui garantiscono il diritto al silenzio dell'imputato in procedimento connesso, separatamente giudicato per lo stesso fatto con sentenza non ancora irrevocabile, che abbia in precedenza reso dichiarazioni 'erga alios', e però non prevedono che il rifiuto di sottoporsi all'esame sia penalmente sanzionato al pari del rifiuto di rispondere opposto dal testimone. La disciplina censurata è, infatti, frutto delle scelte discrezionali, non irragionevolmente esercitate, con cui il legislatore ha individuato, in ossequio al principio 'nemo tenetur se detegere', situazioni nelle quali il diritto al silenzio, inteso nella sua dimensione di "corollario essenziale dell'inviolabilità del diritto di difesa", va garantito malgrado dal suo esercizio possa conseguire l'impossibilità di formazione della prova testimoniale.
– In tema di precedente questione di legittimità costituzionale dell'art. 210 del codice di procedura penale citata l'ordinanza n. 261/2001, di restituzione degli atti.
– In termini, citate le ordinanze n. 291 e 451/2002.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 197
co.
codice di procedura penale
n.
art. 197
co.
codice di procedura penale
n.
art. 210
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte