ORD. 352/06 C. LAVORI PUBBLICI - COMPENSI DOVUTI A PROFESSIONISTI TECNICI PER L'ESPLETAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI A LAVORI PUBBLICI - DETERMINAZIONE MEDIANTE RINVIO A DECRETO MINISTERIALE GIÀ OGGETTO DI ANNULLAMENTO GIURISDIZIONALE - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA E INCIDENZA SUL DIRITTO DI AZIONE E SUL PRINCIPIO DI TUTELA GIURISDIZIONALE - DEDOTTA INDEBITA INTERFERENZA SULLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - INTERVENTO DEL LEGISLATORE NON IRRAGIONEVOLE NÉ LESIVO DELLE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 12-ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, aggiunto dall'art. 7, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166, contestato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 103 e 113 della Costituzione, ove stabilisce l'applicabilità, in via transitoria, del decreto del Ministro della Giustizia 4 aprile 2001 recante l'aggiornamento degli onorari spettanti a varie categorie di professionisti per le attività di progettazione in materia di lavori pubblici. Secondo il rimettente, la norma violerebbe i menzionati parametri sia in quanto, attraverso una legificazione della fonte regolamentare, già annullata dal TAR del Lazio, eluderebbe gli effetti costitutivi della sentenza di annullamento; sia in quanto il rinvio al decreto ministeriale non sarebbe corredato da meccanismi idonei a circoscrivere nel tempo gli effetti della "blindatura" del testo regolamentare; sia in quanto la legificazione non sarebbe giustificata, poiché la disciplina degli onorari spettanti a diverse categorie di professionisti per le attività di progettazione di opere pubbliche è riservata ad atto regolamentare; sia, infine, perché la reviviscenza del regolamento, ormai giuridicamente inesistente all'atto dell'entrata in vigore della legge, non risulterebbe conforme a criteri di ragionevolezza. Posto che il legislatore è libero di disciplinare con propri atti settori rispetto ai quali, in considerazione della riserva di legge (relativa) stabilita dall'art. 97 Cost., ritiene discrezionalmente che vi sia un'insufficiente copertura legale, e che alla legificazione non è di ostacolo il fatto che siano stati adottati provvedimenti di sospensiva da parte del giudice amministrativo, la disposizione impugnata non è priva di ragionevolezza ove si consideri che una diversa previsione normativa avrebbe comportato conseguenze distorsive più gravi, poiché, in caso di non tempestivo intervento dell'Amministrazione, avrebbe dovuto essere nuovamente applicata la disciplina tariffaria comune anche alle prestazioni professionali di contenuto progettuale in materia di opere pubbliche, il che avrebbe determinato una illogica parificazione tra la remunerazione degli incarichi professionali in materia di lavori pubblici - notoriamente più onerosi dopo l'entrata in vigore della legge n. 109 del 1994 - e la remunerazione degli incarichi professionali nel settore privato, parificazione che l'art. 17 voleva appunto evitare. D'altro canto, non si ravvisa alcuno "straripamento" della funzione legislativa in quella giurisdizionale poiché, anche in casi del genere, legislatore e giudice continuano a muoversi su piani nettamente differenziati.
- Su analoga fattispecie, v. citata sentenza n. 356/1993.
- Sulle c.d. "leggi di sanatoria", v. citate sentenze nn. 263/1994 e 211/1998.