Sentenza 246/2006 (ECLI:IT:COST:2006:246)
Massima numero 30524
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
21/06/2006; Decisione del
21/06/2006
Deposito del 28/06/2006; Pubblicazione in G. U. 05/07/2006
Titolo
SENT. 246/06 E. ENERGIA - LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PREVISIONE DI FUNZIONI ESERCITATE DA PARTE DELLA REGIONE, IN CONFORMITÀ AGLI INDIRIZZI PREDISPOSTI DALLA GIUNTA REGIONALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DI CONDIZIONI DI SICUREZZA, CONTINUITÀ ED ECONOMICITÀ DEGLI APPROVVIGIONAMENTI IN FUNZIONE DEL «FABBISOGNO INTERNO» REGIONALE - ASSERITA VIOLAZIONE DI DISPOSIZIONI STATALI VOLTE A GARANTIRE, INSIEME CON LA PROGRAMMAZIONE DI SETTORE, L'EFFICIENZA E L'EQUILIBRIO DELLA RETE NAZIONALE - CENSURA FORMULATA IN TERMINI GENERICI - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATALI VIOLATE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
SENT. 246/06 E. ENERGIA - LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PREVISIONE DI FUNZIONI ESERCITATE DA PARTE DELLA REGIONE, IN CONFORMITÀ AGLI INDIRIZZI PREDISPOSTI DALLA GIUNTA REGIONALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DI CONDIZIONI DI SICUREZZA, CONTINUITÀ ED ECONOMICITÀ DEGLI APPROVVIGIONAMENTI IN FUNZIONE DEL «FABBISOGNO INTERNO» REGIONALE - ASSERITA VIOLAZIONE DI DISPOSIZIONI STATALI VOLTE A GARANTIRE, INSIEME CON LA PROGRAMMAZIONE DI SETTORE, L'EFFICIENZA E L'EQUILIBRIO DELLA RETE NAZIONALE - CENSURA FORMULATA IN TERMINI GENERICI - MANCATA SPECIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATALI VIOLATE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera k), della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, censurato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., poiché contrasterebbe con i principi fondamentali posti dall'art. 1, commi 7 e 8, della legge 23 agosto 2004, n. 239: la censura è stata, infatti, formulata in termini del tutto generici e non contiene alcuna specificazione di quali, tra le molteplici disposizioni contenute nella norma statale, sarebbero state violate.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera k), della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26, censurato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., poiché contrasterebbe con i principi fondamentali posti dall'art. 1, commi 7 e 8, della legge 23 agosto 2004, n. 239: la censura è stata, infatti, formulata in termini del tutto generici e non contiene alcuna specificazione di quali, tra le molteplici disposizioni contenute nella norma statale, sarebbero state violate.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Emilia Romagna
23/12/2004
n. 26
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 23/08/2004
n. 239
art. 1
co. 7
legge 23/08/2004
n. 239
art. 1
co. 8