Sentenza 441/2005 (ECLI:IT:COST:2005:441)
Massima numero 29998
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  30/11/2005;  Decisione del  30/11/2005
Deposito del 09/12/2005; Pubblicazione in G. U. 14/12/2005
Massime associate alla pronuncia:  29997  29999


Titolo
SENT. 441/05 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ PER DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - REIEZIONE.

Testo
Va disattesa l’eccezione di inammissibilità della questione di costituzionalità per difetto di rilevanza nel giudizio a quo. Infatti, il giudice a quo non chiede alla Corte di risolvere un problema interpretativo, avallando l’una o l’altra tesi in discussione (in tal caso la questione sarebbe inammissibile), ma dopo aver esplorato esaustivamente tutte le possibili soluzioni ermeneutiche della norma censurata, ritiene che nessuna di esse sia idonea a risolvere il problema in modo costituzionalmente corretto. Dal che discende la rilevanza nel giudizio 'a quo' della questione di costituzionalità sottoposta all’esame della Corte.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte