Regioni (competenza esclusiva statale) - Tutela dei beni culturali - Possibile intervento delle regioni, nell'ambito diverso e connesso della valorizzazione (nel caso di specie: non fondatezza della questione avente ad oggetto le disposizioni della Regione Molise che assegnano ai Comuni la competenza per la redazione di piani di recupero, ripristino, conservazione e costruzione dei trabucchi). (Classif. 216036).
«Tutela» e «Valorizzazione» esprimono – sia per esplicito dettato costituzionale, sia per disposizione del codice dei beni culturali (artt. 3 e 6) – aree di intervento diversificate, anche se spesso tra di loro connesse. La «tutela» dei beni culturali è attribuita allo Stato, ai fini dell’esercizio unitario delle funzioni destinate alla individuazione dei beni costituenti il patrimonio culturale nonché alla loro protezione e conservazione; mentre alle regioni, ai fini della valorizzazione, spettano la disciplina e l’esercizio delle funzioni dirette alla migliore conoscenza, utilizzazione e fruizione di quel patrimonio. (Precedenti: S. 140/2015 - mass. 38470; S. 45/2022 - mass. 44645).
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s, Cost., dell’art. 6, comma 14, lett. b, della legge reg. Molise n. 7 del 2022, che sostituisce il comma 1 dell’art. 2 della legge reg. Molise n. 12 del 2020, recante la disciplina sulla valorizzazione e utilizzazione commerciale e turistica del trabucco molisano, rimettendo ai comuni la redazione di piani di recupero, ripristino, conservazione e costruzione dei trabucchi, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano regionale di utilizzazione degli arenili – PRUA– e nel Piano spiaggia comunale – PSC –, i quali, a loro volta, dovranno essere modificati in recepimento della disciplina dettata dalla medesima legge regionale n. 12 del 2020, nonché di quanto previsto dalla legge reg. Molise n. 44 del 1999. A differenza del previgente testo dell’art. 2, comma 1, della legge reg. Molise n. 12 del 2020 – dichiarato costituzionalmente illegittimo –, l’attuale formulazione assume allora un senso del tutto differente: i piani comunali sui trabucchi sono volti non alla tutela più propriamente paesaggistica di tali manufatti, ma semplicemente a delinearne le modalità di recupero, ripristino, conservazione e costruzione, solo per le finalità di valorizzazione di tali beni, con esclusione dunque della funzione di tutela, rimessa allo Stato).