Sentenza 364/2010 (ECLI:IT:COST:2010:364)
Massima numero 35192
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
15/12/2010; Decisione del
15/12/2010
Deposito del 22/12/2010; Pubblicazione in G. U. 29/12/2010
Titolo
Enti locali - Norme della Regione Basilicata - Soppressione del Consorzio dei comuni non montani del Materano - Delega delle funzioni all'Amministrazione provinciale di Matera e nomina di un Commissario liquidatore per il trasferimento di ogni rapporto giuridico ed economico in atto presso il Consorzio - Precisazione del thema decidendum .
Enti locali - Norme della Regione Basilicata - Soppressione del Consorzio dei comuni non montani del Materano - Delega delle funzioni all'Amministrazione provinciale di Matera e nomina di un Commissario liquidatore per il trasferimento di ogni rapporto giuridico ed economico in atto presso il Consorzio - Precisazione del thema decidendum .
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge della Regione Basilicata 24 dicembre 1992, n. 23 (Soppressione del Consorzio dei comuni non montani del Materano - Delega delle funzioni all'Amministrazione provinciale di Matera), impugnati in riferimento agli artt. 3, 97, 119 e 128 (vecchio testo) Cost., il thema decidendum deve essere precisato alla luce dell'esatta ricostruzione della vicenda contenziosa relativa al processo principale. Oggetto del contendere nel giudizio a quo è soltanto la pretesa avanzata dalla Provincia di Matera di non sopportare oneri finanziari, maturati nella precedente gestione del soppresso Consorzio, che non le sono propri, poiché, quale soggetto delegato dalla Regione a partire da una certa data, né direttamente, né indirettamente, ha partecipato alla loro formazione, trovando essi la loro origine in fatti precedenti alla delega di funzioni. Pertanto, le citate disposizioni sono censurate dal rimettente sotto il profilo che, nello stabilire la soppressione del Consorzio e nel trasferire le funzioni regionali, già delegate al Consorzio stesso, alla Provincia di Matera, il legislatore regionale non ha specificato affatto attraverso quali mezzi l'autorità delegata avrebbe dovuto far fronte ai rapporti economici sorti nel corso della gestione consortile, essendosi limitato a stabilire la successione della Provincia di Matera ed a disporre che le funzioni delegate fossero esercitate nei modi e nelle forme previste dalle leggi regionali che disciplinavano la gestione delle deleghe attribuite al soppresso Consorzio.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge della Regione Basilicata 24 dicembre 1992, n. 23 (Soppressione del Consorzio dei comuni non montani del Materano - Delega delle funzioni all'Amministrazione provinciale di Matera), impugnati in riferimento agli artt. 3, 97, 119 e 128 (vecchio testo) Cost., il thema decidendum deve essere precisato alla luce dell'esatta ricostruzione della vicenda contenziosa relativa al processo principale. Oggetto del contendere nel giudizio a quo è soltanto la pretesa avanzata dalla Provincia di Matera di non sopportare oneri finanziari, maturati nella precedente gestione del soppresso Consorzio, che non le sono propri, poiché, quale soggetto delegato dalla Regione a partire da una certa data, né direttamente, né indirettamente, ha partecipato alla loro formazione, trovando essi la loro origine in fatti precedenti alla delega di funzioni. Pertanto, le citate disposizioni sono censurate dal rimettente sotto il profilo che, nello stabilire la soppressione del Consorzio e nel trasferire le funzioni regionali, già delegate al Consorzio stesso, alla Provincia di Matera, il legislatore regionale non ha specificato affatto attraverso quali mezzi l'autorità delegata avrebbe dovuto far fronte ai rapporti economici sorti nel corso della gestione consortile, essendosi limitato a stabilire la successione della Provincia di Matera ed a disporre che le funzioni delegate fossero esercitate nei modi e nelle forme previste dalle leggi regionali che disciplinavano la gestione delle deleghe attribuite al soppresso Consorzio.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
24/12/1992
n. 23
art. 2
co.
legge della Regione Basilicata
24/12/1992
n. 23
art. 4
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 128
Altri parametri e norme interposte