Sentenza 364/2010 (ECLI:IT:COST:2010:364)
Massima numero 35193
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  15/12/2010;  Decisione del  15/12/2010
Deposito del 22/12/2010; Pubblicazione in G. U. 29/12/2010
Massime associate alla pronuncia:  35191  35192


Titolo
Enti locali - Norme della Regione Basilicata - Soppressione del Consorzio dei comuni non montani del Materano - Delega delle funzioni all'Amministrazione provinciale di Matera e nomina di un Commissario liquidatore per il trasferimento di ogni rapporto giuridico ed economico in atto presso il Consorzio - Modalità di finanziamento della spesa per la Provincia di Matera, in relazione alle passività maturate prima del passaggio a questa delle funzioni del soppresso Consorzio - Mancata previsione - Irragionevolezza - Violazione del principio fondamentale della finanza pubblica che impone all'autorità delegante di disciplinare il finanziamento della spesa necessaria per l'estinzione delle passività pregresse, con conseguente lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento delle ulteriori censure.

Testo

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., gli artt. 2 e 4 della legge della Regione Basilicata 24 dicembre 1992, n. 23 (Soppressione del Consorzio dei comuni non montani del Materano - Delega delle funzioni all'Amministrazione provinciale di Matera), nella parte in cui non prevedono modalità di finanziamento della spesa per la Provincia di Matera, in relazione alle passività maturate prima del passaggio a questa delle funzioni del soppresso Consorzio dei comuni non montani del Materano. L'impugnata disciplina, infatti, lede il principio fondamentale della finanza pubblica secondo cui, qualora l'esercizio di funzioni e servizi resi dalla pubblica amministrazione all'utenza, o comunque diretti al perseguimento di pubblici interessi collettivi, venga trasferito o delegato da una ad altra amministrazione, l'autorità che dispone il trasferimento o la delega è tenuta, pur nell'ambito della sua discrezionalità, a disciplinare gli aspetti finanziari dei relativi rapporti attivi e passivi e dunque anche il finanziamento della spesa necessaria per l'estinzione delle passività pregresse. Ciò che non può ritenersi conforme ai principi fondamentali della disciplina di tale settore, rinvenibili nella legislazione dello Stato, è la totale omissione, da parte del legislatore regionale, di ogni e qualsiasi disciplina a questo riguardo; omissione che può essere foriera di incertezza, la quale può tradursi in cattivo esercizio delle funzioni affidate alla cura della pubblica amministrazione. Nella specie, la Regione avrebbe dovuto dettare una specifica disciplina attinente al finanziamento della spesa per l'esercizio della delega da parte dell'Amministrazione provinciale, con riferimento al periodo precedente al conferimento della delega stessa e con riguardo alla situazione attiva e passiva esistente a tale data, in modo da tenere indenne la Provincia dagli oneri derivanti dalla passata gestione del Consorzio, prima istituito e poi soppresso con determinazioni legislative della medesima Regione. Siffatta omissione rende palesemente irragionevole la disciplina in esame. (Restano assorbite le ulteriori censure proposte in riferimento agli artt. 119 e 128, vecchio testo, Cost.)

Sull'obbligatorietà, nel trasferimento di compiti da un'articolazione ad altra del complessivo apparato della pubblica amministrazione, della scelta di tenere indenne il soggetto subentrante dalle passività maturate nella gestione dell'ente sostituito o soppresso, le cui funzioni siano attribuite ad altro soggetto, v. le citate sentenze n. 364/2007, n. 116/2007, n. 437/2005 e n. 89/2000.

Sul principio fondamentale della legislazione statale secondo cui le strutture pubbliche destinatarie di interventi di riforma devono iniziare ad operare completamente libere dai pesi delle passate gestioni, v. la citata sentenza n. 437/2005.

Con riferimento alla legislazione della Regione Basilicata in materia di subingresso delle neoistituite aziende unità sanitarie locali nei rapporti giuridici attivi e passivi già posti in essere dalle preesistenti unità sanitarie locali, v. la citata sentenza n. 89/2000.

Sul principio di parallelismo tra responsabilità di disciplina e di controllo e responsabilità finanziaria, v. la citata sentenza n. 416/1995.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  24/12/1992  n. 23  art. 2  co. 

legge della Regione Basilicata  24/12/1992  n. 23  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 128

Altri parametri e norme interposte