Sanzioni amministrative - Procedimento giurisdizionale di opposizione - Onere per il ricorrente, che non abbia indicato un suo procuratore, di dichiarare la residenza o di eleggere domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito - Notificazioni al ricorrente, in caso di mancata dichiarazione o elezione, mediante deposito in cancelleria - Modi di notificazione ammessi a questo fine dalle norme statali vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria, a richiesta dell'opponente - Mancata previsione - Irragionevole sperequazione tra i cittadini, basata sul fatto della residenza nel comune dove ha sede il giudice adito, con conseguente limitazione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ogni altro profilo di censura.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 22, quarto e quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevede, a richiesta dell'opponente, che abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in un comune diverso da quello dove ha sede il giudice adito, modi di notificazione ammessi a questo fine dalle norme statali vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria. La disposizione impugnata, infatti, prevede che, se l'opponente non ha dichiarato la propria residenza, né ha eletto domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito, le notificazioni al ricorrente sono eseguite mediante deposito in cancelleria, mentre, se l'opponente ha dichiarato di risiedere o ha eletto domicilio nel comune sede del giudice adito, le notificazioni sono effettuate, a cura della cancelleria, secondo le norme del codice di procedura civile. Tale differenziazione rappresenta, in contrasto con la semplificata struttura processuale degli art. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, un fattore di dissuasione anche di natura economica dall'utilizzo del mezzo di tutela giurisdizionale, in considerazione tra l'altro dei costi, del tutto estranei alla funzionalità del giudizio, che l'intervento personale può comportare nei casi, certamente non infrequenti, in cui il foro dell'opposizione non coincida con il luogo di residenza dell'opponente. Ne deriva, quindi, una sperequazione fra coloro che risiedono nel comune dove ha sede il giudice adito e coloro che risiedono altrove, con conseguente limitazione del diritto di difesa, in violazione degli artt. 3 e 24 Cost.
Sul procedimento di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981 v., tra l'altro, la sentenza n. 98/2004 e l'ordinanza n. 391/2007.