Costituzione ed intervento nel giudizio incidentale - Intervento di soggetti che non rivestono la qualità di parte nel giudizio a quo - Insussistenza di un interesse qualificato - Inammissibilità.
È inammissibile, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, l'intervento di soggetti che non siano parti nel giudizio a quo al momento del deposito o della lettura in dibattimento dell'ordinanza di rimessione, o che non siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio: evenienze che non ricorrono nella specie, essendo gli intervenienti (Sun system s.p.a. e Sun power one s.r.l) titolari di un interesse di mero fatto.
Sull'intervento, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, dei soggetti che sono parti in causa del giudizio a quo al momento del deposito o della lettura in dibattimento dell'ordinanza di rimessione, vedi, citate, sentenze n. 220 del 1988, n. 62 del 1993 e n. 145 del 2002; ordinanza n. 251 del 2002.