Energia - Norme della Regione Puglia - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Estensione dell'ambito di applicabilità del regime semplificato della denuncia di inizio attività agli impianti eolici con capacità di generazione tra i 60 kW e 1 MW - Contrasto con la normativa statale che prevede un decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con quello dell'ambiente, d'intesa con la conferenza unificata per l'innalzamento della soglia massima dei 60 kW - Illegittimità costituzionale.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 27, comma 1, lett. b), della legge della Regione Puglia 19 febbraio 2008, n. 1, applicabile ratione temporis nel giudizio a quo. La norma regionale censurata, estendendo l'ambito di applicabilità del regime semplificato della denuncia di inizio attività agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con potenza elettrica nominale fino a 1 MW, viola la competenza legislativa concorrente dello Stato nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» poiché contrasta con la normativa di principio, posta dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, i cui commi 3 e 4, prevedono per tali impianti una disciplina generale caratterizzata da un procedimento che si conclude con il rilascio di una autorizzazione unica. Inoltre, sempre l'indicato art. 12, al comma 5, demanda l'innalzamento del limite di 60 KW ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281.
In materia, vedi, citate, sentenze n. 282 del 2009; nn. 194, 168 e 124 del 2010.
Sulla procedura per l'innalzamento delle soglie di capacità di generazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, rispetto a quanto previsto dalla normativa statale di principio, vedi, citate sentenze nn. 194, 124 e 119 del 2010.