Sentenza 367/2010 (ECLI:IT:COST:2010:367)
Massima numero 35197
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
15/12/2010; Decisione del
15/12/2010
Deposito del 22/12/2010; Pubblicazione in G. U. 29/12/2010
Titolo
Processo penale - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 - Notificazioni - Prevista notifica degli atti, a pena di nullità, presso il presidio per le comunicazioni e le notifiche degli atti giudiziari costituito nella sede temporanea degli uffici giudiziari di l'Aquila - Eccezione di inammissibilità della questione per genericità delle censure - Reiezione.
Processo penale - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 - Notificazioni - Prevista notifica degli atti, a pena di nullità, presso il presidio per le comunicazioni e le notifiche degli atti giudiziari costituito nella sede temporanea degli uffici giudiziari di l'Aquila - Eccezione di inammissibilità della questione per genericità delle censure - Reiezione.
Testo
E' infondata l'eccezione, formulata dalla difesa erariale, di inammissibilità per genericità della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell'art. 5, comma 10, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nella parte in cui prevede a pena di nullità la notifica degli atti presso il presidio costituito nella sede temporanea degli uffici giudiziari di L'Aquila. Le ragioni del dedotto contrasto della norma censurata con i parametri costituzionali evocati sono infatti esposte dal giudice rimettente in modo sì stringato, ma tale da consentirne comunque la compiuta comprensione; in particolare, riguardo all'asserita lesione all'art. 111 Cost., il giudice a quo ha inteso riferirsi alle previsioni della prima parte del terzo comma, in forza delle quali la persona accusata di un reato deve essere prontamente informata dei motivi e della natura dell'accusa mossale e deve poter disporre del tempo e delle condizioni per preparare la sua difesa.
E' infondata l'eccezione, formulata dalla difesa erariale, di inammissibilità per genericità della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell'art. 5, comma 10, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nella parte in cui prevede a pena di nullità la notifica degli atti presso il presidio costituito nella sede temporanea degli uffici giudiziari di L'Aquila. Le ragioni del dedotto contrasto della norma censurata con i parametri costituzionali evocati sono infatti esposte dal giudice rimettente in modo sì stringato, ma tale da consentirne comunque la compiuta comprensione; in particolare, riguardo all'asserita lesione all'art. 111 Cost., il giudice a quo ha inteso riferirsi alle previsioni della prima parte del terzo comma, in forza delle quali la persona accusata di un reato deve essere prontamente informata dei motivi e della natura dell'accusa mossale e deve poter disporre del tempo e delle condizioni per preparare la sua difesa.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
28/04/2009
n. 39
art. 5
co. 10
legge
24/06/2009
n. 77
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte